click

Cerca la tua città e
Verifica costi e date.

click
Devi Rinnovare la Patente?
Verifica costi e date.

Patenti non rinnovabili con il nostro servizio

(leggi il dettaglio limitazioni d'uso)

News » Conversione patente estera

Data di pubblicazione: 20-10-2022

La conversione di una patente estera significa che la stessa viene sostituita con una patente rilasciata in Italia.

 

Va fatta una distinzione tra una patente estera rilasciata da uno degli Stai dell'U.E, patente comunitaria, e le patenti estere rilasciate da Paesi non apparteneti all'U.E.

 

Vediamo cosa si deve fare in entrambi i casi.
 

Conversione patente estera comunitaria 
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
 

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
 

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.

Terminato il periodo di validità è necessario convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.

La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
 

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  
 

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
 

Richiesta conversione patente comunitaria va presentata presso un ufficio della Motorizzazione civile, presentando la seguente documentazione:

  • domanda su modello TT2112 (lo si può trovare):
  • attestazione di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie:
    • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale
       
  • se NON c'è l'obbligo di effettuare la visita medica di idoneità psicofisica:
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia
     

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
 

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
 

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
 

cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto

 

La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
  • proprio documento di identità originale
  • copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)
     

Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
     

La conversione senza esami è possibile solo se

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
     

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

La richiesta di conversione della patente non comunitaria va presentata in Motorizzazione, presentando i seguenti documenti:
 

  • domanda su modello TT2112 (lo si può trovare):
  • attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale: documentazione e versamenti per la visita medica
     

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.