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Archivio delle NEWS

Data di pubblicazione: 14-03-2023

Guida di veicoli a basse emissioni: cambia la categoria di patente

Dal 3 Aprile 2023, sarà operativa la norma entrata in vigore lo scorso 20 Gennaio, che permette a chi ha conseguito la patente di categoria B da almeno 2 anni, di guidare veicoli destinati al trasporto di cose, fino a 4,25 t, a condizone che il veicolo sia dotato di propulsore elettrico oppure alimentato con combustibili green come il GPL, GNC o Idrogeno.
In sostanza è stato modificato il comma 3 dell'art. 116 del codice della strada.
 

Ricordiamo infatti, che fino ad oggi, la patente di categoria B, consente di guidare:

   - Motoveicoli (tricicli, quadricicli)

    -Motootocicli con cilindrata massima fino a 125 cm3 e con potenza massima di 11 kw:
     la guida di questi veicoli è consentita solo in Italia
   - Autoveicoli per trasporto di persone che possano trasportare un massimo di 9 persone          compreso il conducente 

    -Autoveicoli per il trasporto di cose (autocarri) aventi massa complessiva a pieno carico non superiore  a 3,5 tonnellate, anche se  trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice) e che la somma dei due veicoli non superi la massa di 3,5 tonnellate
    -Macchine agricole, anche eccezionali
   - Macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali
   - Mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate


La norma che entrerà in vigore il 3 Aprile 2023, vuole limitare l'inquinamento di tutti quei veicoli che sempre più spesso, effettuano consegne a domicilio come conseguenza dell'aumento esponenziale delle vendite on line e dei vari siti di e-commerce ma che è formato spesso da piccoli furgoni e veicoli commerciali e che, se dotati di motore elettrico o bombole del GPL, psesso, hanno un peso leggermente superiore alle 3,5t
Ovviamente la norma, prevede l'aggiornamento dei D.U
 


Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19/1/2023.

Disciplina tecnica in materia di modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprietà di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), n. 2, del codice della strada.
 

Data di pubblicazione: 26-02-2023

Rinnovo patente Regione Sicilia: adesso le imposte si possono pagare con pagoPa anche nella Regione Sicilia

Dal 10 Gennaio 2023, anche nella Regione Sicilia, le imposte di bollo e i diritti della Motorizzazione, si possono pagare con pagoPa.

Mentre in passato infatti, era necessario recarsi fisicamente presso le filiali Unicredit, adesso è possibile fare tutto on line come per le altre Regioni.

La procedura da seguire è la stessa: bisogna accedere al portaledellautomobilista, creare gli avvisi di pagamento (leggi qui come si creano gli avvisi di pagamento) con l'accortezza però di utilizzare il codice pagamento S160 

Data di pubblicazione: 22-01-2023

Pedoni sempre più a rischio, una strage per gli ultra 65enni

Sono stati 307 (108 donne e 199 uomini di cui 50 stranieri) i pedoni morti sulle strade italiane nel 2022. L'incremento rispetto agli anni precedenti (271 nel 2021 e 240 nel 2020) è dovuto alla fine dell'allarme-pandemia con relativo lockdown. Ma i dati forniti dall’Osservatorio pedoni dell’ Asaps, l’Associazione sostenitori Polstrada, fanno comunque riflettere. Va aggiunto che non comprendono i decessi avvenuti in ospedale a distanza di tempo, e l’Asaps stima una percentuale fra il 30 e il 35% di feriti gravi morti poi nelle terapie intensive.
 

Dall’analisi sull’età dei deceduti emerge che 14 pedoni avevano meno di 18 anni (il più piccolo solo 3 mesi, un altro 15 mesi, altri due 2 anni) e sono stati quasi tutti investiti sulle strisce in compagnia dei genitori. Ma è tra gli ultra sessantacinquenni che si registra una strage, con 116 decessi (59 pedoni avevano oltre 80 anni). In 42 casi il conducente investitore è fuggito, lasciando la vittima a terra. Asaps ha calcolato che ogni sette incidenti mortali con pedoni, uno è provocato da un «pirata stradale». Le regioni più a rischio sono state Lombardia (52 morti) e Lazio (41).
 

Per tentare di rendere più sicure le nstre strade il governo ha varato recentemente una serie di norme. Controlli rafforzati la notte, giro di vite per chi provoca incidenti sotto l’effetto di alcol e droga, prevenzione nelle scuole: sono questi i primi deterrenti. Oltre all'ipotesi (per ora rimasta tale) di rendere obbligatorie targhe e casco per i monopattini.
 

Nei giorni scorsi il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini si era spinto a ipotizzare la revoca della patente a vita perché chi guida «ubriaco marcio o drogato è un potenziale assassino». E potrebbe essere questo uno dei prossimi interventi sul tavolo. In un primo incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, quello dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e con il capo della Polizia Lamberto Giannini, è stato preso un impegno comune sul tema della sicurezza stradale: già a gennaio verrà convocato un tavolo con i tecnici, allargato al ministero della Giustizia, per stilare le proposte normative e regolamentari.
 

Il pericolo aumenta di notte, quando si verificano più incidenti, specie nei fine settimana. La strada fa in media 8 vittime al giorno. I dati Aci-Istat del primo semestre 2022 segnano un netto aumento degli incidenti e delle vittime: dopo il crollo nel periodo acuto del Covid, in sei mesi ci sono stati 81.437 incidenti gravi con 1.450 morti (il 15% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno prima) e quasi 110mila feriti (il 25,7% in più). Come reagire? Nella prevenzione saranno coinvolte anche le scuole. E' allo studio la possibilità di attribuire crediti scolastici legati ad attività di informazione e prevenzione. 

 

Data di pubblicazione: 15-01-2023

Milano, limite dei 30 all'ora per ridurre gli incidenti

Tra le varie iniziative per ridurre incidenti e morti sulle strade, particolare interesse merita quella  di Milano, dove dal 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone protette (come accade oggi).

Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno della maggioranza. Il sindaco, Beppe Sala dovrà proclamare Milano "Città 30", istituendo il limite di velocità in ambito urbano, a partire dal 1° gennaio 2024.

Una vera e propria rivoluzione della mobilità in una metropoli. In Italia soltanto Bologna finora ha avviato il percorso per diventare "Città 30". Portare il limite a un massimo di 30 km l’ora in città – sostengono gli esperti interpellati dai politici milanesi - potrebbe ridurre gli incidenti stradali e provocare meno morti sulle strade. «Infatti l’impatto tra un’automobile che viaggia a 50 chilometri orari e un pedone o un ciclista è quasi sempre fatale per l’utente leggero della strada, e al contrario l’impatto a 30 chilometri non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità delle conseguenze».

Nelle città, secondo dati Aci-Istat, avvengono oltre il 70% degli incidenti e tra le prime cause in assoluto c’è proprio l’eccesso di velocità. La "Milano 30" prevede poche deroghe su alcune strade selezionate a grande scorrimento, dove potranno essere previsti limiti più alti di 50 km.

 

In Europa già Parigi e Bruxelles hanno imposto (ma non nell'intera città) il limite urbano di 30 chilometri orari, la prima dall’agosto 2021 e la seconda dal gennaio dello stesso anno.
 

Dopo i primi 12 mesi di sperimentazione i risultati sono stati un aumento del rispetto dei limiti di velocità, con i morti sulle strade che si sono più che dimezzati. Ridotti in modo significativo anche i feriti gravi. Altre città europee hanno fatto e stanno facendo scelte analoghe, tra queste Graz, Grenoble, Helsinki, Valencia, Zurigo, Lilla, Bilbao.

 

 

Data di pubblicazione: 01-12-2022

Quanti punti ho sulla patente di guida

Per sapere quanti punti hai sulla patente di guida, devi collegarti al portaledellautomobilista

 

Quanti punti ci sono sulla patente
Quando si consegue una patente si hanno 20 punti.
Quando si commettono delle infrazioni, i punti vengono decurtati come provvedimento accessorio alle sanzioni amministrative previste.
In questo articolo, trovi la tabella su cui puoi verificare quanti punti vengono sottratti per ogni tipo d infrazione

 

Cosa succede quando si hanno 0 punti sulla patente
Quando si arriva a 0 punti è necessario sottoporsi ad esame di revisione (bisogna rifare gli esami).

 

Bonus punti
Quando nei due anni successivi ad una infrazione che ha decretato la decurtazione dei punti, non si commettono infrazioni che prevedano la decurtazione di punti, il saldo punti viene riportato a 20 punti.

Inoltre, per i conducenti virtuosi che non commettono infrazioni che prevedano la decurtazione dei punti, è previsto l'accredito di 2 punti ogni 2 anni fino ad un massimo di 30 punti

 

Quanti punti possono essere decurtati  in totale

Chi commette più infrazioni contemporaneamente, può perdere al massimo 15 punti, a condizione che nessuna delle infrazioni commesse, comporti la sospensione o revoca della patente. 

 

Corsi di recupero punti

 

Ci sono due tipi di corsi a seconda della categoria di patente posseduta

  • patente di categoria A e B: il corso dura 12 ore e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 6 punti ( se ad esempio l'infrazione ha decretato la decurtazione di 3 punti, il corso consente di recuperare 3 punti. Se l'infrazione ha decretato la decurtazione di 10 punti, il corso consente di recuperarne 6)
     
  • patente di categoria C, D, CE, DE, KA e KB: il corso dura 18 ore e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 9 punti
  • patente CQC: il corso dura 20 ore e permette di recuperare 20 punti.
     

Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza al corso. 

 

Neopatentati
I neopatentati sono coloro che hanno conseguito una prima patente senza essere in possesso di altra patente.
Per questi soggetti, per i primi 3 anni dal consegumento della patente, il numero di putni sottratti per ogni singola infrazione è raddoppiata.

Data di pubblicazione: 08-11-2022

Certificato medico per riclassificazione (declassamento) della patente

La riclassificazione della patente è la pratica con cui si richiede il passaggio a una patente di categoria inferiore (es. da C a B) o una diversa categoria di patente (da B a BS).

La richiesta di passaggio è di norma dovuta alla riduzione dei requisiti psicofisici o di idoneità tecnica, oppure, nel caso delle patenti superiori, quando il conducente ha raggiunto il limite di età per poter fare il rinnovo da un medico monocratico e deve rivolgersi alla Commisssione medica per poter continuare a rinnovare la propria patente.
 

La riduzione del periodo di validità, invece, è generalmente disposta a seguito di un giudizio della Commissione medica locale, e consiste in una limitazione della scadenza rispetto al periodo di validità ordinaria.
In tutti i casi è necessario chiedere un duplicato della patente.
 

Come si richiede la riclassificazione della patente

Per richiedere la riclassificazione della patente, è necessario sottoporsi ad una visita medica (clicca qui per prenotare la tua visita)

La visita deve essere effettuata da un medico certificatore autorizzato ed inserito nell'elenco stilato dal Ministero dei Trasporti.
 

Poi bisogna recarsi in Motorizzazione e portare:
 

-il certificato medico (in realtà la relazione medica, perchè il certificato è dematerializzato) di data non superiore ai 3 mesi 
-domanda redatta su Mod. TT2112 compilata e debitamente sottoscritta (il modulo è reperibile on line sul portaledellautomobilista oppure presso gli sportelli della Motorizzazione)
-la patente di guida da duplicare
-2 fotografie formato tessera, uguali e recenti, uguali a quella presente sul certificato medico
-fotocopia del Codice Fiscale
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità e originale in visione
ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 32,00 - DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE
-per i cittadini extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno e originale in visione

Data di pubblicazione: 04-11-2022

Certificato medico per conseguire la patente

Per conseguire la patente di guida, è necessario presentare alla Motorizzazione, un certificato medico, rilasciato da un medico certificatore abilitato.

 

CHI SONO I MEDICI CERTIFICATORI

I medici certificatori sono:

-medici militari

-medici della Polizia di Stato

-medici dei  Carabinieri

-medici della Guardia di Finanza

-medici dei Vigili del Fuoco

-medici delle Ferrovie dello Stato

-medici delle ASL

 

I medici sono inseriti in un'elenco di medici accertatori riconosciuti dalla Motorizzazione civile e consultabile sul portale dell'automobilista.

 

Prima di andare dal medico certificatore, è necessario farsi rilasciare dal medico curante, un certificato anamnestico: è il documento con cui si certifica che il conducente non assuma alcol, sostanze stupefacenti e non abbia patologie ostative al rilascio di una patente di guida.
Leggi l'articolo sul certificato anamnestico

Il medico certificatore, verificata la presenza dei requisiti necessari a guidare un veicolo a motore, trasmette l'idoneità alla Motorizzazione, rilasciando una ricevuta di idoneità come quella che segue e che il candidato al conseguimento della patente, dovrà portare in Motorizzazione.


Il certificato medico infatti è dematerializzato: pertanto la Motorizzazione avrà comunque in archivio, la comunicazione di idoneità che il medico avrà fatto telematicamente.

 

Per prenotare la visita da uno dei nostri medici certificatori, clicca qui

 

Documenti necessari per sottoporsi a visita medica

Quando si va dal medico certificatore è necessario presentare:
 

  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante
  • Carta di identità o altro documento di identità valido con foto 
  • Foto tessera (che verrà scansionata e digitalizzata)
  • Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da 16€ pagata dal portaledellautomobilista (leggi come fare)
Data di pubblicazione: 26-10-2022

Rinnovo patente in CML: permesso provvisorio di guida

Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica per una data precedente la scadenza del documento, può richiedere un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo.

Il documento può essere richiesto anche nei casi di visita in CML per il rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del Codice della strada
 

•          per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico 4 sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni

•          per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.
 

La richiesta del permesso può essere fatta presso:

•          Commissione medica locale

•          Agenzia di pratiche auto

•          Ufficio motorizzazione civile.
 

Il permesso

•          può essere richiesto anche se la patente è scaduta, ma solo dopo aver prenotato la visita in CML

•          non può essere rilasciato se, al momento della prenotazione della visita sulla patente ci sono impedimenti (ostativi), come ad esempio l' obbligo della prima visita in CML disposta dal Prefetto con specifica ordinanza per verifica dei requisiti psico-fisici per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articoli 186 - comma 8 e 187 - comma 6 del Codice della strada);
il permesso può essere rilasciato nel caso di visite in CML per rinnovo patente successive alla prima visita disposta dall'ordinanza del Prefetto nei casi di

 

o          revisione

o          sospensione

o          revoca

o          altri ostativi

________________________________________

Richiesta permesso provvisorio di guida a Commissione medica locale (CML) o Agenzia di pratiche auto

Documentazione

•          prenotazione della visita medica in CML (solo nel caso di richiesta a un'agenzia di pratiche auto)

•          ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO

N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato

Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA

Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Se sulla patente non sono presenti ostativi è rilasciato il permesso di guida provvisorio.

Se sulla patente sono presenti ostativi all'interessato è consegnata una comunicazione nella quale si spiega che non è possibile rilasciare il permesso e si invita a contattare l’Ufficio motorizzazione civile per eventuali ulteriori informazioni.

I provvedimenti ostativi pendenti possono essere visualizzati anche dalla CML (non dall'agenzia) accedendo al sistema con il codice di medico certificatore.

Se sulla patente risulta un provvedimento di revisione il conducente deve verificare presso l’Ufficio motorizzazione civile la possibilità di ottenere il permesso di guida provvisorio e, se ciò è consentito, può richiedere il permesso solo all'Ufficio motorizzazione civile.

Il permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

Tuttavia la CML (non l'agenzia) può emettere un nuovo permesso con una nuova data di validità se:

•          dopo la visita in CML gli accertamenti non sono conclusi, ma è necessaria un’ulteriore visita, o ipotesi simili

oppure

•          è necessario posticipare la data della prenotazione della visita in CML, per esigenze della CML o per giustificabili esigenze del titolare di patente, o ipotesi simili

Per il rilascio del nuovo permesso non occorre un nuovo pagamento della tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO.

________________________________________

Richiesta permesso provvisorio di guida a un Ufficio motorizzazione civile

Documentazione

•          prenotazione della visita medica in CML

•          provvedimento di revisione notificato all'interessato (nel caso di revisione pendente)

•          ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO

N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato

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Data di pubblicazione: 24-10-2022

Riclassificazione della patente

La riclassificazione della patente è la pratica di duplicato che permette di declassare (riclassificare) una patente  da una categoria superiore a una categoria inferiore, per esempio da D a C o da C a B.
 

La riclassificazione della patente si rende necessaria quando vengono meno i requisiti necessari per poter mantenre la patente posseduta ma i nuovi requisiti sono comunque sufficienti per una categoria inferiore.
 

Pertanto la riclassificazione della patente può essere richiesta per:

-requisiti d'età: superamento dei limiti per la categoria D - DE;
-requisiti psicofisici: a seguito di incidente stradale e in particolare a seguito di revisione patente;
-requisiti di idoneità alla guida: in occasione soprattutto di revisione delle patenti superiori (C,D,E) o per rinuncia del titolare stesso non più interessato a possedere le patenti professionali di categoria superiore.
La riclassificazione può avvenire anche a seguito di prova pratica di guida in caso di richiesta di una patente speciale.

In ogni caso è necessario procedere all'emissione di un duplicato della patente.
 

Dove si richiede il duplicato per riclassificazione della patente
 

Se la riclassificazione è richiesta dal titolare della patente, è necessario rivolgersi ad un Ufficio motorizzazione


Se invece la riclassificazione è richiesta dalla Commissione medica locale in occasione della visita di rinnovo della patente, la procedura si conclude automaticamente con la vista medica senza necessità di rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.


Dove si richiede il Duplicato patente per riclassificazione (richiesta fatta dall'utente)

Per richiedere il duplicato per riclassificazione della patente, l'utente deve rivolgersi ad un Ufficio Provinciale della motorizzazione civile, oppure presso una scuola guida.
 

Quale documenti occorre presentare per richiedere il duplicato per riclassificazione della patente

Per richiedere il duplicato per riclassificazione, è necessario presentare: 

-domanda su modello TT 2112 opportunamente compilato (il modello è disponibile presso gli sportelli della Motorizzaione oppure onine sul Portale dell'automobilista 

-ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 32,00 - DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE
Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
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-patente in originale e fotocopia della stessa.
 

Se la patente NON è scaduta di validità o NON scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda occorre presentare anche:
-2 fotografie uguali, formato tessera (leggi come deve essere la foto), di cui una autenticata.

Se la patente è scaduta di validità o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda è necessario presentare anche:

-fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato (leggi qui dove prenotare la visita), con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale: documentazione e versamenti per la visita medica
 

Rinnovo patente con riclassificazione richiesto dalla Commissione medica locale (CML)
 

Viene fatta direttamente dalla Commissione medica locale a cui bisognerà presentare i seguenti documenti:

-ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
-una foto recente formato tessera
-ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 32,00 - DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE

Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
se l'utente (esclusi gli utenti della regione Sicilia) si presenta alla visita con la ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RINNOVO PATENTE è necessario aggiungere il pagamento della tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO
Dopo la visita la CML trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti, stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente, con la nuova scadenza e la nuova categoria, all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.

 

Documenti aggiuntivi per pratiche di motorizzazione presentate da cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
oppure
carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto


Presentazione domanda per pratica di motorizzazione tramite delega
La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
proprio documento di identità originale
copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)

Data di pubblicazione: 20-10-2022

Conversione patente estera

La conversione di una patente estera è una pratica con cui avviene la sostituzione del documento di guida estero con una patente italiana

Esistono due tipi di conversioni:
 

  • Conversione di una patente Comunitaria
  • Conversione di una patente non Comunitaria
     

Conversione patente comunitaria 
 

Questa procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea ( Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
 

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.


La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza.
In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
 

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione eurpoea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  
 

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
 

Richiesta conversione patente comunitaria
 

Dove recarsi

Ufficio Motorizzazione Civile oppure presso un'Autoscuola
 

Documentazione da presentare
 

  • domanda su modello TT2112 disponibile
  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2M - CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00)
    Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
    (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia
     

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
 

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
 

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.

 

Pratiche presentate da cittadini extracomunitari

cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto
       

 

Pratica presentata da una persona delegata
 

La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
  • proprio documento di identità originale
  • copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)


Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
     

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
 

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
     

La conversione senza esami è possibile solo se
 

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
     

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Richiesta conversione patente non comunitaria
 

Dove recarsi

Ufficio motorizzazione civile oppure presso un'autoscuola
 

Documentazione da presentare

  • domanda su modello TT2112 disponibile
  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2L - CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00)
    Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
    (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)
  • patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
  • certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato (prenota qui la tua visita da portare in Motorizzazione)
     

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.
 

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.

 

Data di pubblicazione: 19-10-2022

Patente Internazionale: quando è necessaria e cosa serve per richiederla



PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA

 

La patente internazionale di guida è il documento che autorizza a guidare in tutti gli Stati dove non è sufficiente esibire la patente di guida Italiana.

Questa infatti è sufficiente (quindi non è necessario disporre della patente internazionale), in tutti gli Stati dell'U.E, in Svizzera, Algeria e Turchia.

Prima di un viaggio, è comunque consigliabile consultare le disposizioni Consolari del Paese in cui ci si vuole recare. In alcuni Paesi infatti, è sufficiente una traduzione della patente Italiana. Inoltre è necessario accertare il tipo di modello di patente riconosciuto. Esistono infatti 2 tipi di richieste:


-conforme alla Convenzione di Ginevra
-conforme alla Convenzione di Vienna
 

Questa informazione va data all'ufficio della Motorizzazione presso cui si presenta la domanda di patente internazionale.

Quanto vale la patente internazionale?

La patente internazionale ha una validità di 3 anni quando la patente italiana ha una validità residua uguale o superiore a 3 anni, altrimenti la data di scadenza della patente internazionale coinciderà con quella della patente Italiana. (se ad esempio al momento della richiesta di patente internazionale, la patente italiana ha una validità di un anno, la patente internazionale rilasciata avrà la validità di un anno e scadrà nella stessa data di scadenza della patente Italiana).

 

Diverso quando ci si deve recare negli Stati Uniti, Thailandia e Giappone: in questi casi, pur avendo gli Stati aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949, la validità della patente Internazionale è di 1 solo anno (Prot. n° 10815 del 6 maggio 2015 - circ. prot. n. 23670),)

 

 

Che documenti servono per richiedere la patente Internazionale?

 

Per richiedere la patente Internazionale è necessario presentare:
 

  •  mod. TT 746 opportunamente compilato (lo si trova presso gli uffici della Motorizzazione o sul Portaledellautomobilista) + fotocopia del modello 
  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA
    Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
    (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)
  • 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata.
    L'autentica della foto può essere richiesta:

    - dall'interessato, allo sportello della Motorizzazione quando presenta la domanda oppure  presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non dietro la foto.)
  • fotocopia fronte-retro della patente+ originale in visione
  • 1 marca da bollo da 16 euro da consegnare al momento del ritiro della patente Internazionale
  • fotocopia del codice fiscale oppure della tessera sanitaria (se riporta il codice fiscale)

 

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
 

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

 

Chi può presentare la domanda
 

  • Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
  • Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto. NB la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante come indicato al punto 6).
  • Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

     

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

 

Data di pubblicazione: 17-10-2022

Nuovi codici tariffa per i pagamenti imposte di bollo e diritti della Motorizzazione: Pago Pa.

Sono stati aggiornati i codici di pagamento da selezionare quando si vogliono fare i pagamenti dei diritti della Motorizzazione e delle imposte di bollo attraverso il sistema pagoPa.

I nuovi codici sono i seguenti:
 

-rinnovo patente con duplicato: codice tariffa N004
-visita medica per rilascio patente: codice tariffa N019
 

Rimane invariata la procedura per i pagamenti già illustarta nel precedente articolo

Data di pubblicazione: 27-09-2022

Patente scaduta: cosa si rischia se si guida

La patente di guida, ha una validità legata alla categoria posseduta e all'età del conducente.

La scadenza è riportata  sul documento di guida al punto 4B

Per le patenti A e B la patente va rinnovata:

·         ogni 10 anni per chi non ha ancora compiuto 50 anni

·         ogni 5 anni per chi ha un'età compresa tra i 50 ed i 70 anni

·         ogni 3 anni per chi ha un età compresa tra i 70 e gli 80 anni

·         ogni 2 anni per chi ha più di 80 anni

 

Cosa succede se guida con patente scaduta?

Se si viene sorpresi alla guida con la patente scaduta, si incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 126 del cds che prevede:
 

  • Sanzione pecuniaria che va da 155 a 624 €. A decidere l’importo sono le autorità competenti in base a diversi fattori, fra i quali da quanto tempo è scaduto il documento.
  • Sanzione accessoria del ritiro della patente scaduta da parte delle autorità.

 

Quando si può rinnovare la patente?

La patente si può rinnovare solo quando mancano meno di 4 mesi dalla data di scadenza riportata al punto 5B.

Dal giorno successivo alla data di scadenza non si può più guidare.

 

Fino a quanto tempo dopo la scadenza si può rinnovare la patente?

La patente può essere rinnovata fino a 5 anni dopo la data di scadenza.

Dopo i 5 anni, la conferma della validità della patente è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.
 

 

Come si rinnova la patente se si risiede all'estero
Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.

 

Come si rinnova la patente

La patente si rinnova sottoponendosi ad accertamento sanitario (una visita medica), che deve essere effettuato da un medico abilitato ai sensi dell'articolo 119 del cds

Questi medici certificatori appartengono alle seguenti categorie professionali:



-medici militari

-medici della Polizia di Stato

-medici dei  Carabinieri

-medici della Guardia di Finanza

-medici dei Vigili del Fuoco

-medici delle Ferrovie dello Stato

-medici delle ASL

 

E' il medico che al termine della verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici, invia telematicamente la comunicazione di idoneità alla Motorizzazione.

La quale provvede ad emettere ed inviare al domicilio del conducente, un duplicato della patente, con i dati relativi alla scadenza, aggiornati.

 

L'invio viene fatto con una lettera assicurata a carico del destinatario (del conducente).

Data di pubblicazione: 19-09-2022

Revoca della patente: adesso il Giudice può vietare di guidare anche le biciclette a pedalata assistita

La revoca della patente, è un provvedimento che annulla e cancella la validità della patente rendendola inutilizzabile.


Leggi qui l'articolo completo su chi revoca la patente e in quali casi

La legge 108 del 22 Agosto 2022, introduce però una novità importante:
viene modificato l'articolo 120 che dispone che, in caso patente revocata per determinati reati, il giudice può disporre anche il divieto (fino alla riabilitazione) di condurre velocipedi a pedalata assistita come le bici elettriche.
Per chi viola questa disposizione la sanzione varia dai 2mila ai 7mila euro oltre che la confisca del mezzo

Data di pubblicazione: 16-09-2022

Limitazione alla guida: cosa cambia per i neopatentati

Con la legge 108 del 5 Agosto 2022, sono state apportate alcune modifiche al codice della strada.

Una di queste riguarda l'articolo 117 del cds che stabilisce i limiti per i neopatentati.


Cosa è cambiato?

Chi consegue la patente di categoria B, per il primo anno non può guidare veicoli che abbiano una potenza specifico riferito alla tara superiore ai 55 Kw/t.

Nei casi di veicoli di cateogia M1 ( veicoli destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente), si applica anche un limite di potenza massima del motore che non deve essere superiore a 70 Kw.

 

La novità riguarda l'introduzione del limite anche per i veicoli elettrici o ibridi.
Infati, per le autovetture elettriche o ibride plug in, il limite di potenza specifica è di 65 Kw/t. Il rapporto tiene conto anche del peso delle batterie.

Queste limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del cds, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.
Le limitazioni non si applicano inoltre, se a fianco del conducente, si trovi una persona che svolga la funzione di istruttore di guida, di età non superiore ai 65 anni che abbia conseguito la patente da almeno 10 anni oppure che abbia una patente di categoria superiore a quella che il conducente sta conseguendo.

 

A quanti Cv corrisponde un Kw?
Ricordiamo, per comodità di calcolo, che 1 Kw corrisponde a 1,36 CV e che per verificare se il nostro veicolo rispetta i limiti per i neopatentati è sufficiente digitare il numero di targa del veicolo sul portaledellautomobilista accedendo da questo link

Data di pubblicazione: 09-09-2022

BOOM DI TRUCCHI PER EVITARE LE MULTE CON GLI AUTOVELOX, MA ECCO COSA SI RISCHIA

Dopo l’escalation di inizio Anni 2000 sta tornando la moda dei trucchi per sfuggire agli “occhi” dagli autovelox o altri sistemi di misurazione della velocità. L’inventiva degli automobilisti ha tentato nel tempo molteplici strade, ma attenzione che si rischia di dover affrontare un processo penale per scampare a una sanzione amministrativa.

Si ricorda che la targa è considerata a tutti gli effetti un documento del mezzo, è una certificazione amministrativa pubblica e come tale non ammette contraffazioni o qualsivoglia sorta di modifiche.

 

I metodi

Partiamo dal più semplice e antico: lo scotch nero da elettricista applicato con precisione sopra lettere o numeri per cambiarli, ad esempio trasformando una F in una E.

Oppure ci si può “dimenticare” uno straccio che penzola dal bagagliaio direttamente sulla targa.
 

Sempre attuale è il metodo della targa sporca di fango, molto in voga anche tra i cittadini delle grandi metropoli dove pare non si possa rinunciare alla gita su sterrato con la citycar…

Sullo stesso filone della poca pulizia c’è il fumo nero emesso dallo scarico delle auto diesel, magari un po’ datate, o di quelle pesantemente elaborate.
 

Si arriva poi al settore “riflessi”: dalla collocazione strategica a fianco della targa di vecchi compact disc all’applicazione di pellicola per alimenti, gel o lacca per capelli direttamente sopra lettere e numeri in modo che il flash della macchina fotografica (sempre più raro nei velox) generi un bagliore che ne impedisca la lettura.
 

La vena artistica ha portato a verniciare direttamente le targhe di pittura trasparente o spruzzarle con spray appositi venduti su internet e pubblicizzati come portentosi (ad esempio il Photoblocker) in modo da renderle, come sopra, catarifrangenti.
 

Poi c’è il trucchetto dell’adesivo stampato appositamente con lettere e numeri inventati o, per gli amanti del riciclo, quello del recupero delle vecchie targhe da auto radiate e la collocazione di esse sopra quelle originali, magari ricorrendo a particolari meccanismi a scomparsa.
 

Invece, per i più nerd si possono acquistare dispositivi in grado di disturbare il segnale dei Telelaser con un particolare flash: due sensori e una centralina e, pare, il gioco è fatto.

 

LEGGI ANCHE: Autovelox, Tutor e Telelaser: come devono essere segnalati sulle strade

 

Questi metodi funzionano?

Diciamo subito che nella stragrande maggioranza dei casi la risposta è “no”!

Le motivazioni sono abbastanza semplici: nel caso di fango, stracci o riflessi vari ormai i velox non utilizzano più flash e le loro telecamere sono calibrate alla perfezione, e infatti gli basta anche una sola lettera, per risalire alla targa e quindi al proprietario da sanzionare.
 

Per quanto riguarda il fumo nero da particelle di particolato l’auto non sarebbe nemmeno idonea al superamento della revisione biennale, il che (oltre alla responsabilità del conducente di tenere la targa più pulita possibile) potrebbe far accendere il riflettore delle forze di polizia anche su questo aspetto.
 

Nel caso di sostituzione/sovrapposizione è difficile capire come una persona abbia potuto recuperare le targhe metalliche, in quanto al momento della radiazione di un veicolo per legge andrebbero riconsegnate al PRA per permetterne la distruzione, qui il concorso di colpa rischia di mettere nei guai il proprio giro di conoscenze.

 

LEGGI ANCHE: Incidenti in aumento sulle strade: quali le cause e i percorsi più a rischio

 

Cosa si rischia

Partendo dal presupposto che sarebbe in ogni caso illecito attuare qualsiasi alterazione alla targa ed è responsabilità del conducente curarsi sotto tutti i punti di vista della “certificazione amministrativa”, vediamo cosa prevede la legge a riguardo.

A differenza della più comune multa per eccesso di velocità che è un semplice illecito amministrativo, l’oscuramento della targa di un’auto può diventare un reato.

Iniziamo dalle sanzioni:

  • multa da 84 euro a 335 euro se un veicolo circola senza targa;
  • multa da 2.046 a 8.186 euro per “chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta”, l’esempio del nastro isolante (art. 100 del Codice della Strada);
  • multa da 42 a 173 euro se la targa è equivoca, cioè “circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile” come nel caso del fango (art. 102 del CdS).

A queste pecuniarie vanno poi aggiunge le sanzioni accessorie come il ritiro della targa stessa per non idoneità alla circolazione, che comporta il fermo del veicolo per tre mesi e nel caso di reiterazione la sua confisca amministrativa.

Andiamo ora sugli aspetti penali che vengono richiamati del Codice della Strada per “chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate”:
 

  • sanzione penale ai sensi dell’art. 469 del Codice Penale per il reato di “contraffazione delle impronte di una pubblica autentificazione o certificazione” commesso dall’autore della contraffazione della targa del veicolo;
  • sanzioni penali previste dall’art. 482 c.p. per il reato di “falsità materiale commessa dal privato”;
  • sanzioni penali previste dall’art. 490 c.p. per il reato di occultamento della targa stessa.
     

In tutti i casi, a discrezione del giudice di competenza, si potrebbe teoricamente rischiare perfino il carcere, da un minimo di 3 a un massimo di 12 anni a seconda dell’entità, della situazione e dalla motivazione dell’illecito commesso.

 

LEGGI ANCHE - Hai perso i punti della patente? Ecco come si recuperano

 

Ne vale la pena?

Come per la risposta sul funzionamento bisogna dire di “no”!

C’è una distanza abissale tra pro e contro, dall’evitare una sanzione amministrativa al rischio di carcerazione.

Il miglior modo per evitare grane con tutor, autovelox e telelaser resta quello di rispettare i limiti, anche se a volte appaiono poco sensati.

Comunque, è risaputo che esistono navigatori satellitari che forniscono la localizzazione di molte postazioni fisse di autovelox lungo strade e autostrade. Per quelle mobili bisogna affidarsi a navigatori connessi alla rete Internet o ad app per smartphone dove le mappature sono effettuate dagli utenti stessi attraverso segnalazioni ad hoc in tempo reale.

 

 

Data di pubblicazione: 08-09-2022

MONOPATTINI: LE NUOVE NORME PER CIRCOLARE

La diffusione dei monopattini elettrici è ormai capillare, non solo nelle metropoli e non solo in Italia. Una presenza sempre più massiccia che è regolamentata da norme precise, per quanto sovente disattese dagli utilizzatori che "invadono" pericolosamente i marciapiedi e le carreggiate delle strade, perfino quelle extraurbane.
 

Cosa dice la legge? La circolazione dei monopattini elettrici è subordinata a condizioni d'impiego precise, sia per chi li noleggia (e le offerte si sono moltiplicate, a costi decisamente abbordabili), sia per chi ne acquista uno per uso personale. La sicurezza degli utilizzatori e degli altri utenti della strada, pedoni compresi, resta prioritaria, per questo le norme sono diventate più stringenti dallo scorso marzo.
 

Con l’introduzione del Decreto Legge 121/2021, già a fine 2021, sono state introdotte importanti novità. Fra queste, è stata diminuita la velocità massima da 25 a 20 km/h nelle aree extraurbane. Ed è stato anche introdotto il divieto di sosta sui marciapiedi per tutti i monopattini: imposizione, per la verità, poco rispettata. Da marzo di quest'anno sono state inoltre aggiunte normative riguardanti la circolazione fuori dai centri abitati. I monopattini elettrici oggi possono utilizzare esclusivamente le piste ciclabili o percorsi protetti dedicati alle biciclette.
 

Altra norma importante riguarda i sistemi di segnalazione: entro il 30 settembre tutti i monopattini devono obbligatoriamente dotarsi di indicatori di frenata e di frecce luminose su entrambe le ruote per poter circolare senza incorrere in sanzioni.
 

Lo prevede la circolare 02/03/2022 (Prot. n. 6991 - Circolazione monopattini) che recepisce la legge 25 febbraio 2022, n. 15, con modifiche al decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (milleproroghe) relativa a "Modifiche alle norme sulla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica".
 

A decorrere da fine settembre, dunque, i monopattini elettrici commercializzati in Italia dovranno avere indicatori luminosi di svolta e di freno. Quelli già in circolazione prima di tale data dovranno essere adeguati alle nuove prescrizioni entro il 1° gennaio 2024. Vengono insomma adottate le "frecce" per segnalare le svolte e gli "stop" per segnalare le frenate.
 

Il comma 75-terdecies precisa anche che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare nei centri abitati esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. Fuori dai centri abitati possono circolare esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.
 

Previsti precidi dettagli tecnici sulle "frecce" (che il legislatore denomina «indicatori luminosi di svolta»): devono essere color ambra e lampeggiare con una frequenza compresa tra 1 e 2 Hertz e durata dell’impulso superiore a 0,3 secondi, misurata al 95 % dell’intensità luminosa massima. Vanno installate sia davanti sia dietro, in coppie destra-sinistra simmetriche rispetto all’asse longitudinale del monopattino, a un’altezza da terra compresa tra 150 e 1400 millimetri. Ma, se vengono posizionate in modo da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente («ad esempio sul manubrio», spiega il ministero), ne basta solo una coppia.
 

Per i monopattini già circolanti, sia le frecce sia gli indicatori di frenata vanno montati utilizzando kit «appositamente previsti» per ciascun modello e conformi alla direttiva n. 2006/42/CE, la stessa richiesta all’intero veicolo per ottenere la marcatura CE (obbligatoria). Il Decreto ministeriale fissa anche le caratteristiche e le modalità di installazione delle altre dotazioni obbligatorie (segnalatore acustico; luce fissa bianca o gialla anteriore; luce fissa rossa posteriore.
 

Responsabile della scelta di dispositivi e della loro corretta installazione è chi utilizza il monopattino. Il Decreto riepiloga inoltre le caratteristiche tecniche che i monopattini devono avere, ad esempio la potenza massima di 0,50 kW, o il peso che non può superare i 40 chili. Non è obbligatorio, ma "vivamente consigliato" l'utilizzo del casco, come per i ciclisti.

 

Data di pubblicazione: 04-09-2022

ANCHE ANCHE IN OLANDA VERSTAPPEN E' UN MISSILE, PER LA FERRARI SOLTANTO UN PODIO AMARO

Ha ragione Verstappen a gioire e ridere felice: il Mondiale è già in bacheca, anche se manca ancora il sigillo matematico. Trentesima vittoria, comunque, per il pilota della Red Bull, davanti alla folla dei suoi tifosi impazziti, la decima stagionale e soprattutto una prestazione maiuscola. A conferma del suo talento e della rabbia che ci mette in pista, rendendo ridicole le affermazioni di chi sosteneva che avrebbe disputato il GP d’Olanda pensando ai punti. La verità è che Max ha la velocità nelle vene e vuole sempre, riuscendoci, essere il più veloce. Fra l’altro questi successi, rendendolo una volta di più amato e popolare, lo fanno - a quanto sembra - anche più ricco. Ricchi premi dalla squadra e dagli sponsor, considerando che suo padre l’ex pilota Jos, ha fondato da tempo un’agenzia che gestisce (viaggi, eventuali hotel e biglietti per le gare) le decine di migliaia di fans che seguono suo figlio.


Detto questo, vista la corsa, bisogna anche dire che Verstappen è stato anche un po’ fortunato, perché l’incomprensibile comportamento di Tsunoda, che si era fermato per cambiare gli pneumatici, poi è rimasto fermo in pista denunciando di pensare di avere una ruota staccata. Il giapponese è ripartito senza apparenti problemi, ma forse si era slacciato le cinture di sicurezza. Altra sosta per sistemarle e poi bloccato in pista per un problema non identificato. Con una decisione discutibile la direzione corsa ha attivato la virtual safety car, per cui Verstappen che era al comando ha potuto sfruttare un cambio di gomme con tempo di sosta dimezzato.

 

Un vantaggio per Max, ma non ce n’era proprio bisogno. Dispone di una vettura che è un missile. E’ vero che fa una gran differenza con il compagno di squadra Perez, però se riguardiamo i sorpassi effettuati dall’olandese, certamente si capisce che  la RB 18 che guida ha un’efficienza aerodinamica superiore a quella di tutti i rivali. E non dimentichiamo il motore Honda gestito dal team, con il supporto di tecnici giapponesi, garantisce grande elasticità e potenza. E’ stato l’unico concorrente a superare chi gli stava davanti al primo colpo, appena lo ha voluto. E alla ripartenza a 11 giri dal termine dietro la safety car (il cui intervento è stato causato dall’Alfa Romeo di Bottas ferma in pista per un problema di motore) ha lasciato Hamilton con un palmo di naso, fra l’altro arrabbiatissimo perché la Mercedes ha sbagliato nell’ultimo pit stop montando le gomme morbide a Russel e le medie al compagno di squadra inglese.

 

Il risultato vede un bravissimo Russel in seconda posizione, Leclerc terzo sul podio, dopo un sorpasso ancora sul povero Hamilton, relegato al quarto posto, poi Perez, a seguire un Alonso sempre da spettacolo alla guida dell’Alpine, sesto. Quindi Norris con la McLaren e Sainz ottavo al volante della seconda Ferrari, abbacchiato e scuro in volto. Lo spagnolo sarebbe stato quinto che non fosse stato penalizzato di 5 secondi per aver lasciato la piazzola dei box al cambio gomme ostacolando l’ Alpine dello spagnolo. Una punizione troppo severa visto che la pit-line era intasata di monoposto al rientro. Comunque eventualmente se c’era una colpa, al massimo si poteva multare la squadra.

 

La Ferrari non ne aveva proprio necessità, visto che comunque anche in questa gara, non con le modestissime prestazioni di Spa, la F1-75 ha comunque mostrato i suoi limiti. «Non avevo il passo - ha spiegato Sainz -. Non credo che l’urto con la Mercedes di Hamilton al via abbia danneggiato la mia vettura. Comunque non abbiamo potuto sfruttare bene le gomme, neppure le morbide. La mia Ferrari è un po’ sovrappeso rispetto a quella di Charles, dovremmo montare il nuovo motore. Ma se sarà a Monza, verrò penalizzato». Leclerc è stato molto sincero: «La vittoria non era alla nostra portata ed è questo che mi importa. Dobbiamo lavorare per tornare al top in gara. Il podio come speranza per Monza? No, il podio è amaro. Io voglio vincere. Certo, dopo le ultime otto gare in cui c’è sempre stato qualcosa che mi ha buttato fuori dalla top-3 questo risultato un piccolo sorriso lo dà, ma c’è ancora tanta strada da fare perché io voglio vincere».

 

Ma quali sono i problemi della «Rossa»? E’ evidente che con il cambio delle regole a partire dal Belgio per eliminare i saltellamenti Red Bull e Mercedes hanno fatto grandi progressi. La Ferrari che volava nelle primissime gare ora sembra essere diventata la terza forza superata anche dal team tedesco. Con la pista calda o con il freddo, poco cambia, la F1-75 non entra mai nella finestra giusta per usare al meglio le gomme. Ma c’è anche un problema con strategie e soste ai box. La Mercedes è riuscita a sostituire gli pneumatici quasi contemporaneamente a entrambi i suoi piloti. Al pit stop improvviso di Sainz, i meccanici non erano pronti, mancava una ruota posteriore: oltre 10 secondi di sosta. Ora si va a Monza, domenica prossima, ma senza troppe speranze.

 

Cristiano Chiavegato

 

Data di pubblicazione: 03-09-2022

VERSTAPPEN IN POLE PER UN SOFFIO IN OLANDA, LA MINACCIA VIENE DA FERRARI E MERCEDES

La fortuna aiuta gli audaci - si dice - ma qui non bisogna appellarsi alla buona sorte. Ci sono voluti il coraggio, il talento e la determinazione di Verstappen per battere la Ferrari. In una qualificazione che, come avevo previsto, è stata disputata su livelli altissimi, il pilota della Red Bull, davanti al suo pubblico in delirio (anche un po’ troppo con i fumogeni che volavano in pista) ha messo in fila alle spalle Leclerc e Sainz, staccati di un soffio. I numeri parlano chiaro: Max ha conquistato la 17.a pole della sua carriera con 21 millesimi di vantaggio su Charles e 93 su Carlos. Ci è riuscito proprio negli ultimi metri della pista infilando la retta d’arrivo come una furia, senza badare troppo a cordoli e successivi traballamenti della sua monoposto. Quindi oggi il campione in carica partirà davanti a tutti.

 

Una situazione ben diversa sotto tutti gli aspetti se guardiamo alla gara della scorsa settimana in Belgio. A Spa Verstappen e Leclerc, entrambi penalizzati per la sostituzione del cambio erano scattati dal 14° e dal 15° posto. Ma l’olandese aveva segnato il miglior tempo infliggendo al monegasco un distacco di quasi 7 decimi. Miracolosamente, su un circuito certamente più adatto alle caratteristiche della F1-75, la Ferrari è riuscita a recuperare le prestazioni mostrate dall’inizio della stagione. Ed ora, almeno sulla carta, la partita per la vittoria è aperta.

 

Molto si giocherà al via. La pista di Zandvoort è avara di spazi per favorire i sorpassi. Fra l’altro, scattando dalla seconda posizione Leclerc potrebbe prendere la sia della Red Bull e presentarsi in testa alla prima curva che si trova sulla sua traiettoria ideale. Allo spegnimento dei semafori rossi si può prevedere una gran bagarre, perché sono almeno sei i piloti alle spalle di Verstappen che cercheranno di guadagnare subito delle posizioni, da Leclerc a Sainz, ma anche Hamilton, Perez, Russel e Norris.

 

La qualificazione, fra l’altro, ha lasciato anche una scia di larvate polemiche. Perez, piuttosto in difficoltà, è uscito di pista andando leggermente a sbattere, provocando una situazione da bandiera rossa che ha definitivamente bloccato la sessione. Hamilton, molto soddisfatto della sua Mercedes, si è lamentato: «Potevo - ha detto - conquistare anche la prima fila».

 

Nel gioco per la vittoria e il podio possiamo mettere quindi anche la squadra tedesca, perché Russel non è da meno dell’inglese. Sarà certamente un Gran Premio all’ultimo respiro, quindi spettacolare. «Siamo molto più forti qui rispetto allo scorso weekend - ha commentato Leclerc -, ed è qualcosa di positivo. Penso che il nostro passo gara potrà essere molto solido. Siamo attaccati alla Red Bull. Ma dovremo fare una gran partenza e poi si vedrà». Il pilota della Ferrari ha anche spiegato perché non è riuscito a ottenere una pole posizion che poteva essere sua: «Peccato. Sono solo 21 millesimi e so dove li ho persi perché so cosa ho fatto in curva 10. L'errore mi è costato abbastanza, circa 1 decimo, mentre tutte le altre curve le ho affrontate come volevo. Al limite. Devo dire che sono abbastanza sorpreso di essere così vicino, specie considerando come andavano le Red Bull nelle precedenti sessioni con le gomme usate. Erano molto più forti di noi. Per fortuna nella terza abbiamo colmato il gap. Quindi non sono troppo deluso per avere perso la pole. Abbiamo una Ferrari che può puntare in alto».

 

Cristiano Chiavegato

 

Programma: GP Olanda ore 15, diretta tv SKY Sport F1, ore 18 differita TV8

Data di pubblicazione: 02-09-2022

LA FERRARI TORNA A RUGGIRE IN OLANDA, MA VERSTAPPEN SI E' NASCOSTO

Una cosa é certa: le qualificazioni di oggi per definire la griglia di partenza del GP d’Olanda sarà una delle più interessanti e incerte della stagione. Si può prevedere una sfida serratissima, con distacchi minimi, vista la lunghezza (4259 metri) del circuito e la sua configurazione (14 curve, alcune delle quali molto impegnative). Io direi che Max Verstappen è ancora il favorito per la conquista della pole position, anche se ieri ha concluso la giornata soltanto all’ottavo posto, complice un problema al cambio che lo ha praticamente tenuto fermo in mattinata. Un guasto che avrebbe potuto portare dei guai al pilota della Red Bull, per una eventuale penalità se avesse dovuto sostituirlo. Dalla squadra austriaca, però, si è subito puntualizzato che si trattava di materiale di routine, quindi non dovrebbero esserci rischi di retrocessioni al via.

 

Il miglior tempo segnato da Leclerc e il secondo di Sainz, a soli 4 millesimi dal compagno di squadra, sembra indicare che la Ferrari può ancora ruggire, almeno di gara in gara e in considerazione di tanti fattori, cioè tipo di pista e di asfalto, temperature e sviluppi tecnici suoi e degli avversari. E’ comunque un’iniezione di fiducia per Maranello. «In generale è stata una buona giornata - ha raccontato Carlos- mi è piaciuto molto girare su questa pista così delicata per piloti e vetture. Dal punto di vista della prestazione le sessioni sono andate secondo i piani senza alcun intoppo sia quando giravamo in preparazione della qualifica che in vista della gara». Più cauto Charles, che ha messo le mani avanti: «Nella seconda sessione abbiamo guadagnato un po’ di prestazione. Ma, a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorrei. Abbiamo del lavoro da fare e sono fiducioso che possiamo fare un ulteriore passo avanti in vista di domani. Sarà una qualifica interessante».

 

In verità tutti temono Verstappen, pensando a ragione, che un po’ per le difficoltà incontrate e magari per essersi nascosto, soltanto oggi farà vedere quanto è veloce davanti a decine di migliaia di suoi tifosi. «Abbiamo perso tempo prezioso - ha commentato Max - e anche la messa a punto della vettura non è stata positiva. In un solo turno di un’ora non si ha la possibilità di cambiare molto sulla macchina, quindi abbiamo dovuto fare i conti con quello che avevamo. Non è stata una giornata eccezionale, di sicuro possiamo fare di meglio». Hamilton, anche se lui e Russell, si sono dimostrati competitivi, non ha dubbi: «Verstappen ha ancora una vantaggio di 6/7 decimi». Alla Red Bull, comunque, bisogna ammetterlo, c’è qualcosa che non funziona bene. Parlo di Perez, ancora lentissimo e alla ricerca di un assetto adatto alla sua guida. Era stato staccatissimo da Max in Belgio e ieri era dodicesimo. E’ chi partirà davanti domani, visto che i sorpassi a Zandvoort, mediamente, non sono facili, avrà un bel vantaggio.

 

Cristiano Chiavegato

 

Il programma: oggi prove libere ore 12, qualifiche: ore 15, diretta Sky Sport F1, ore 18,30 differita

Data di pubblicazione: 28-08-2022

VERSTAPPEN/RED BULL IMPRENDIBILI, ALLA FERRARI SERVE UN MIRACOLO

utto come prevedibile. Non c’è nulla da fare con questo Verstappen e la sua Red Bull. Titolo mondiale già assegnato? Quasi certamente. L’olandese volante con il suo straordinario successo in Belgio ha portato a 93 i punti di vantaggio sul più vicino degli inseguitori. Nona vittoria stagionale, la terza consecutiva. Ma ciò che più spaventa (gli avversari) non è soltanto il talento di Max, ma la facilità con cui si ha dominato la corsa. Partito 14°, ha subito saltato Gasly che ha avuto un problema in partenza e al dodicesimo giro era già al comando. Vetta che non ha più perso infliggendo distacchi inguardabili agli avversari. Basta pensare ai circa 18 secondi di ritardo con i quali ha tagliato il traguardo il compagno di squadra Perez, i 27 di Sainz, terzo e sul podio, per finire ai 75 accumulati da Leclerc, sesto.
 

Se la RB18 austriaca era già la monoposto più veloce prima della sosta estiva, la Red Bull (ma solo quella di Verstappen...) vista a Spa ha delle prestazioni stratosferiche. E’ perfetta: equilibrata, grande trazione, uso ineguagliabile delle gomme. Sabato avevo sottolineato il cambio «segreto» del telaio della vettura di Verstappen. Ma che dire anche della nuova power unit? Il povero Perez è stato umiliato, ma non aveva a disposizione né lo chassis più leggero, né l’ultima evoluzione del motore, nel suo complesso. Merito di quel «mago» che è il progettista Adrian Newey, insieme con uno stuolo di tecnici di altissimo livello. La squadra è riuscita trasformare quello che poteva essere uno svantaggio, in un autentico ribaltamento dei valori in pista. Parlo della modifica di altezza da terra voluta dalla FIA per eliminare il saltellamento delle vetture. Le Red Bull ora ha veramente messo le ali.
 

Per la Ferrari, come diceva Gino Bartali, «gli é tutto da rifare». Nuova power Unit anche per la F1-75, ma non si è visto alcun progresso, almeno nei confronti del team austriaco. Il terzo posto di Sainz é stato un mezzo miracolo. Lo spagnolo è stato graziato e non ha perso una posizione, soltanto perché la Mercedes di Russel alla fine era messa male come la Ferrari. Leclerc merita un discorso a parte. E’ stato bravissimo al via nell’inseguire come un’ombra Verstappen, ma la sua guida brillante è durata pochissimo. Il monegasco è stato costretto a fermarsi subito ai box per il surriscaldamento del freno anteriore sinistro. Un problema di affidabilità? No mera sfortuna: dopo la gara si è saputo che il guaio é stato causato dalla visiera a strappo gettata proprio da Verstappen e finita nella presa d’aria dell’impianto frenante della «rossa». Dulcis in fundo, cioè a fine gara, Charles è stato richiamato ai box (lui però non voleva fermarsi in quanto considerava l’operazione rischiosa) per montare gomme morbide e tentare il giro veloce. Lui ci ha provato ma non è riuscito anche perché si ètrovato alle spalle di Alonso che difendeva il suo quinto posto. Leclerc ha compiuto comunque negli ultimi metri il sorpasso sullo spagnolo. Manovra inutile perché il problema al freno anteriore aveva mandato in crisi il sistema di riduzione della velocità ai box. Per un centesimo in più i commissari sportivi lo hanno penalizzato di 5 secondi, riportandolo quindi in sesta posizione. Domenica si correrà il GP d’Olanda a Zandvoort, pista di casa per Verstappen. Chissà se Leclerc, e magari anche qualcun altro della Ferrari, faranno in tempo a passare da Lourdes per chiedere un miracolo e annullare il malocchio?

 

Cristiano Chiavegato

Data di pubblicazione: 27-08-2022

VERSTAPPEN FAVORITO IN BELGIO NELLA SFIDA CON LECLERC, MA C'E' UN SEGRETO

Sarà comunque una sfida stellare, che potrebbe piacere a Steven Spielberg, quella fra Verstappen e Leclerc. Anche se i due rivali nella lotta per il titolo, partiranno affiancati in settima fila, rispettivamente 14° e 15°. Sarà anzi questo il motivo principale di interesse del GP del Belgio, assistere alla rimonta dei due assi che guidano la classifica. Ma, i tifosi della Ferrari, devono restare con i piedi per terra. L’olandese vola letteralmente con la sua Red Bull. Ieri in qualificazione ha ottenuto di gran lunga il miglior tempo in 1’43’’665, infliggendo distacchi abissali a tutti, a partire da Sainz, secondo, staccato di oltre 6 decimi, per finire al compagno di squadra Perez, terzo, a 8 decimi. Hamilton che si era piazzato settimo, quando ha saputo che si era beccato 1’’8 da Max, è rimasto impietrito: «E’ come aver preso un calcio sui denti», ha dichiarato il campione della Mercedes.

 

La griglia di partenza ufficiale, comunque, é ben diversa da quella che era stata stabilita dai cronometraggi. Come già si sapeva, sei piloti sono stati penalizzati per avere sostituito molte parti delle loro Power Unit. Quindi retrocessi Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Bottas e Mick Schumacher.

 

Per questo ribaltamento, la pole position è stata conquistata da Sainz, la seconda in carriera per lo spagnolo dopo quella ottenuta a Silverstone, dove aveva anche segnato il suo primo successo in Formula 1.  Il pilota della Ferrari, che ha pure beneficiato della scia concessagli da Leclerc, è stato bravo a battere Perez con la seconda Red Bull. Guardando bene i tempi ottenuti già a partire da venerdì nelle prove libere, ci si stupisce per il vantaggio sul giro mostrato da Verstappen. Nessuno può mettere in dubbio il talento e la determinazione di Max, ma questa volta ha anche umiliato tutte le volte che è sceso in pista (in un circuito che di sicuro esalta le sue caratteristiche di guida). Forse, tuttavia, c’è un segreto che spiega certe prestazioni. Poco tempo fa la Red Bull ha richiesto alla FIA un crash test per omologare un nuovo telaio. Ma non lo ha mai fatto sapere ufficialmente. Secondo alcuni tecnici questo chassis è più leggero e forse anche più rigido dei precedenti. Poiché la FIA ha chiesto di rialzare le vetture di 15 millimetri per evitare i saltellamenti, non è escluso che la squadra austriaca non sia riuscita a distribuire i pesi per migliorare le prestazioni. Probabilmente il nuovo telaio per il momento é stato affidato solo al suo pilota di punta, mentre Perez utilizza ancora quello vecchio.

 

In ogni caso la gara è piena di suggestioni. Sainz dovrà difendersi al via dal sicuro attacco del messicano. Ma saranno scintille anche dalla seconda fila occupata da Alonso e Hamilton (nove titoli mondiali in due). Una cosa è certa, se non avranno problemi in partenza, Verstappen e Leclerc saranno protagonisti di una grande rimonta. E, per la maggioranza, riuscirà anche a vincere. Le previsioni meteo sono buone, la pista sarà un po’ più calda, attenzione alle gomme.

 

Cristiano Chiavegato

 

La tv: diretta Sky F1 alle 15, differita TV8 alle 18,30.

Data di pubblicazione: 26-08-2022

Gran premio di F1 a SPA: formula spettacolo

E’ una Formula Spettacolo. In pista e fuori. Il «Circus» dei motori non lesina le sorprese, tutte in qualche modo mirate ad aumentare l’interesse (e gli interessi) per questo sport. Parliamo prima del GP del Belgio e delle due sessioni di prove effettuate ieri. Miglior tempo di Sainz con la Ferrari in mattinata con 1’46’’538, mentre Verstappen è risultato il più veloce nel pomeriggio arrestando il cronometro a 1’45’’507. Per la cronaca, lo scorso anno in un weekend sconvolto dalla pioggia in qualificazione e nella gara limitata a un solo giro che aveva fatto gridare allo scandalo, il venerdì aveva visto primeggiare il pilota olandese che aveva girato in 1’44’’472. Per il momento dunque le attuali monoposto a effetto suolo sono risultate più lente di quelle del 2021. Sembra che le modifiche tecniche richieste dalla FIA per eliminare il saltellamento non abbiamo modificato le prestazioni di vertice. La Mercedes è apparsa ancora lontana da Red Bull e dalla Scuderia di Maranello.

Si vedrà oggi in qualificazione che però presenta già un imprevisto inimagginabile alla vigilia. I due grandi rivali nella lotta per il titolo partiranno nelle retrovie, probabilmente affiancati, magari, in ultima fila. Le vetture di Max e Charles hanno infatti subito un completo trapianto di Power unit, cioè motore, parte elettrica e persino cambio e trasmissione. Una scelta attuata per due motivi: la pista di Spa consente sorpassi in molti punti del tracciato e le squadre hanno preferito anticipare tutti i miglioramenti che hanno a disposizione per poter programmare anche il futuro nel modo migliore. Una specie di testa-coda fra Verstappen e Leclerc che con la loro superiorità certamente daranno un grande impulso allo show, come piace a Liberty Media. Comunque Max ha già detto che potrà fare una grande rimonta e sostiene anche che «proverà a vincere tutte e 9 le gare ancora da disputare».

Il Fondo americano titolare delle azioni della Formula 1 non nasconde l’attitudine a incrementare il proprio fatturato. Stefano Domenicali, numero uno della società, ha già sparato qualche pesante cartuccia. Ieri è stato annunciato ufficialmente l’ingresso del Mondiale del 2026 dell’Audi, colosso dell’automobilismo, abituato a vincere quando si presenta in pista. Sarà una mossa in due tempi che purtroppo comporta l’uscita, due anni prima dell’Alfa Romeo che gareggia abbinata alla Sauber. Da una parte, è un vero peccato perché la Casa del Biscione è una di quelle che hanno fatto da sempre la storia del motorismo sportivo, dall’altra vederla navigare sempre nelle ultime posizioni è anche un fatto doloroso per i suoi tifosi. L’Audi, quindi, assorbirà la Sauber ma ha fatto sapere che la power unit sarà realizzata tutta in Germania, lanciando una frecciata alla Mercedes che costruisce i motori di F1 in Inghilterra.

Domenicali fatto presente che non c’é solo un’altra squadra interessata alla F1 (per esempio quella americana di Andretti), ma anche alcuni Costruttori. Come ad esempio la Porsche della quale si parla già da tempo. Nel giro d’affari ci sono pure i circuiti. Nessuna pietà per chi non si adegua. A rischio ci sono piste classiche, come questa di Spa-Francorchamps e anche Monza se non riuscirà ad aggiornare le proprie strutture. Nel calendario 2023 dovrebbero essere inserite comunque 23/24 gare.

Come nel calcio (e questo non è un segnale positivo, a mio avviso) ha preso il volo un mercato-piloti senza precedenti. Alonso ha interrotto il contratto con l’ Alpine per passare il prossimo anno all’Aston Martin, abbandonata da Sebastian Vettel, che si ritirerà a vita privata, per dedicarsi alla famiglia. Così almeno sostiene il quattro volte campione del mondo. Costretto alla pensione, per ora, è il simpatico e talentuoso Daniel Ricciardo, che la McLaren ha praticamente lasciato libero per il 2023 per fare posto al giovane Oscar Piastri, anche lui australiano con origini italiane. Nel walzer dei piloti è coinvolto anche Mick Schumacher che piace all’Alpine. Il figlio del grande Michael, a parte alcuni sprazzi positivi, non ha brillato con la Haas che fra l’altro sembra dargli una vettura più scadente rispetto a quella di Magnussen. Se il tedesco cambierà tuta, si aprirà la porta per il ritorno di un italiano in F1. Antonio Giovinazzi, che è sempre un pilota dell’Academy Ferrari, potrebbe ritrovare il posto nella squadra americana.
 

Cristiano Chiavegato
 

Il programma oggi: ore 13 F1 Prove Libere 3 (Sky Sport F1)

ore 16 Qualifiche (Sky Sport F1), differita TV8 ore 18,30.

Data di pubblicazione: 25-08-2022

La F.1 torna a SPA, nel tempio della velocità

 

Riparte domenica il Mondiale di F1 dopo la lunga sosta estiva. Il «Circus» aveva chiuso i battenti il 31 luglio in Ungheria con la vittoria di Verstappen e riparte domenica con il classico e attesissimo GP del Belgio a Spa-Francorchamps. Il pilota olandese é in testa alla classifica con 258 punti. Lo seguono Leclerc (178) quindi 80 lunghezze di distacco, Perez (173), Russel (158), Sainz (156) e Hamilton (146). Nove gare ancora da disputare, salvo che non se ne disputino 10 qualora Liberty Media trovi, come sembra, un circuito per sostituire la corsa di Sochi, annullata per l’esclusione della Russia. Vista la forma dimostrata nella seconda parte della stagione e le prestazioni della sua monoposto Max potrebbe avere gioco facile e conquistare il suo secondo titolo consecutivo, limitandosi a gestire la situazione, senza correre troppi rischi.
 

La Ferrari però ha l’intenzione di non arrendersi sino al momento in cui la matematica dirà che non sarà più possibile battere l’avversario. Nei giorni scorsi a Maranello c’è stata una riunione alla presenza del presidente John Elkann, con Mattia Binotto, Leclerc e Sainz e gran parte della squadra. Sono state prese delle decisioni sull’impegno da portare avanti per tentare l’impresa, fra queste probabilmente anche quella di rafforzare il team che si occupa delle strategie din gara. Fra le indiscrezioni trapelate, non è escluso che sulla F1-75 di Charles venga installata l’ultima versione del motore endotermico, soluzione che costerebbe cinque posti di arretramento sulla griglia di partenza, ma anche la possibilità di effettuare sorpassi più agevoli.
 

A questo proposito, l’ing. Luca Fraboni, uno dei tecnici più esperti del gruppo guidato da Enrico Gualtieri: «Il circuito belga - ha dichiarato - è sicuramente uno tra i più amati sia dai piloti che dal pubblico. Una pista con caratteristiche uniche perché ha rettilinei molto lunghi uniti a curve sia di media che bassa velocita. È sempre molto difficile trovare il giusto bilancio così come il carico aerodinamico ottimale. Per prepararci al meglio. Abbiamo effettuato importanti test al banco soprattutto sulla durata della power unit, senza però tralasciare la ricerca della potenza necessaria per disputare la miglior qualificazione possibile».
 

Le incognite principali da affrontare a Spa sono tre. La prima riguarda il cambiamento tecnico imposto dalla FIA. Le squadre hanno dovuto trovare delle modifiche per eliminare il fastidioso saltellamento delle vetture causato per ottenere il miglior effetto suolo. Sembra che Red Bull e forse anche Ferrari abbiano dovuto aumentare il peso delle loro vetture, perdendo circa 2 decimi al giro di velocità. Un riscontro si avrà comunque domani nelle prime prove libere, scoprendo se magari Mercedes o altri team avranno così ottenuto un vantaggio, diventando più competitive. Il secondo dubbio riguarda la percorrenza del trecciato, leggermente modificato per ragioni di sicurezza, che potrebbe garantire prestazioni diverse, soprattutto nella salita del Radillon. Terzo, ma questo é tradizionale a Spa, attenzione al meteo, la pioggia é in agguato. Una aggiunta di brividi nella sfida tra Verstappen e Leclerc.
 

Questi gli orari e la tv (diretta di Sky) del weewend:
 

Domani 26 agosto: 14.00-15.00 Prove libere 1;
 

17.00-18.00 Prove libere 2. Sabato 27 agosto: 13.00-14.00 Prove libere 3, 16:00-17.00 Qualifiche (differita dalle 18:30 su TV8)
 

Domenica 28 agosto: 15:00 Gara (differita dalle 18:00 su TV8)
 

Ma visto che siamo in un sito che parla di patenti, possiamo fornire anche qualche dato sulle ‘licenze’ dei piloti, che non devono rinnovare la loro ‘patente’, ma potrebbero incorrere in penalizzazioni. Il Tutti hanno dieci punti a disposizione, che vengono ridotti in caso di comportamenti scorretti. Al momento Verstappen, Gasly e Stroll sono i più a rischio, essendo giunti a quota 7 (quindi ne restano solo 5 prima di essere colpiti dalla FIA), seguono Alonso, Albon e Tsunoda (6), Ocon (4), Russell e Bottas (3), Hamilton, Ricciardo, Magnussen, Zhou (2), Perez, Norris, Vettel e Latifi (1). Intonse le licenze di Leclerc, Sainz e Mick Schumacher.

 

a cura di Cristiano Chiavegato

 

Data di pubblicazione: 23-08-2022

Patente a punti: corsi di recupero punti

Patente a punti: quanti punti si perdono per ogni infrazione e come si recuperano i punti persi


Dal 1° luglio 2003 in Italia è in vigore la  patente a punti.

L'articolo 126-bis del Codice della Strada stabilisce che ad ogni automobilista, al momento del conseguimento della patente, vengano "assegnati" 20 punti.

 

Questi possono essere incrementati se non si commettono infrazioni, nella misura di 2 punti ogni 2 anni fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
 

Nel corso della carriera automobilistica, però, il conducente può perdere i punti in funzione delle infrazioni che commette al codice della strada.

 

Esiste infatti un'apposita tabella (vedi sotto) che stabilisce quanti punti vengono sottratti per ogni singola infrazione.

Le violazioni alle norme del codice  della strada fanno perdere da 1 a 10 punti

Se però il conducente commette più infrazioni contestualmente, i punti persi possono arrivare ad un massimo di 15.

Quindi se, ad esempio, si commettono 3 infrazioni, ognuna delle quali prevede la perdita di 5, 5 e 10 punti, i punti sottratti non saranno 20 ma 15.

 

Attenzione, in ogni caso a non arrivare ad un saldo di 0 punti: in questo caso si è obbligati a sottoporsi ad esame di revisione 

 

Inoltre, commettere  alcune gravi infrazioni, può causare la sospensione o la revoca della patente.
 

Per i neopatentati, (per i primi 3 anni dal conseguimento della patente), commettere infrazioni, comporta la decurtazione del doppio dei punti, rispetto agli altri automobilisti.

 

 

Recupero punti

E' importante sapere però che i punti persi possono essere recuperati attraverso appositi corsi di recupero punti
 

 

Come recuperare i punti della patente
Chi ha subito la decurtazione dei punti della patente ma ha ancora un punteggio superiore a zero, può recuperarli frequentando un Corso di recupero punti presso l’autoscuola o uno dei centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
 

Se però il titolare della patente ha subito la decurtazione totale dei punti, quindi si trova con 0 punti sulla patente, non sarà possibile frequentare un corso di recupero punti ma dovrà sottoporsi alla revisione della patente. L'istanza di esame di revisione , va presentata entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revisione, pena la sospensione della patente.

C'è poi un anno di tempo per sostenere, una sola volta, l'esame di revisione: se si viene bocciati, scatta la revoca della patente.
 

Durante i 30 giorni l’automobilista può circolare col proprio veicolo, ma prima dello scadere del 30° giorno deve sostenere con esito positivo l’esame di teoria a quiz per ripristinare il punteggio della licenza di guida. Se entro questo periodo il conducente non supera gli esami, è prevista le revoca della patente e bisogna aspettare un anno per il conseguimento di una nuova.
 

Quanto tempo ci vuole per recuperare i punti della patente
I punti si possono anche recuperare per buona condotta, ma solo se il saldo punti non è arrivato a zero ed è inferiore a 20. Il conducente, infatti, riceve un bonus che ripristina i 20 punti se nell’arco di 2 anni non commette alcuna infrazione che comporti la decurtazione di punti.

Se si tratta di un neopatentato il meccanismo di premiazione consente di conferire  un punto all’anno per tre anni.

E' necessario comunque prestare attenzione quando si commette un’infrazione da 5 punti seguita nei 12 mesi successivi da altre 2 infrazioni, non contestuali, da almeno 5 punti: in questo caso è infatti necessario sottoporsi agli esami di  revisione della patente.


 

Come recuperare i punti della patente e come funzionano i corsi di recupero dei punti della patente

Per recuperare i punti della patente, è necessario frequentare un corso di recupero punti.
I corsi di recupero punti sono di due tipi:

 

  • per patenti inferiori (A,1,A,B):
  • Per patenti superiori (C,D,E)

 

Il primo corso dura 12 ore da tenersi nell'arco di 2 settimane e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 6 punti, fino al raggiungimento di 20 punti.

Questo significa che se si sono persi 3 punti, il corso consente di recuperare solo 3 punti.

Se i punti persi sono 10, se ne potranno recuperare al massimo 6.

In entrambi i casi, i punti recuperati non devono fare superare la soglia di 20 punti. Quindi se i punti residui erano 15, il corso non consente di recuperare in nessun caso 6 punti perchè il totale farebbe 21.

Il saldo di 20 punti può essere superato esclusivamente attraverso il meccanismo automatico che consente, come detto in precedenza, di ottenere 2 punti aggiuntivi ogni 2 anni (se non si commettono infrazioni): in ogni caso fino al limite massimo di 30.

Il secondo corso (quello per le patenti superiori), consente di recuperare i punti persi con un massimo di 9 punti. Dura 18 ore (invece di 12) ma anche in questo caso, non permette di superare i 20 punti come saldo finale.

 

Al termine del corso e seguite tutte le lezioni previste, viene emesso attestato finale. Una copia di questo attestato sarà trasmessa anche alla Motorizzazione Civile, affinché provveda ad aggiornare il saldo punti.

 

Frequenza del corso

La frequenza al corso di recupero punti è obbligatoria pertanto, le eventuali ore di assenza,devono essere recuperate.
La finalità di questi corsi è di ripassare le norme del Codice della Strada, con particolare riferimento a quegli argomenti che hanno portato alla decurtazione dei punti per i soggetti presenti in aula.

 

Quanto costa recuperare i punti della patente

Il costo del corso per il recupero punti, dipende dal tipo di corso (12 ore o 18 ore) e dall'autoscuola o Ente autorizzato che lo eroga.

Di norma, quello di 12 ore parte da 180€. Quello di 18 ore parte, di norma dai 250€

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Come verificare quanti punti si hanno nella patente

Per verificare il numero di punti della patente è possibile consultare online il Portale dell’Automobilista, accedendo con le proprie credenziali SPID oppure CIE
Questa verifica è gratuita e richiede solo pochi minuti.

In alternativa è possibile telefonare al numero 848 782 782, disponibile da rete fissa 24 ore su 24. Il servizio ha il costo di una chiamata urbana ed è la soluzione migliore per chi non ha un ottimo rapporto con la tecnologia.

Esistono anche alcune applicazioni per smartphone che risultano molto utili per chi vuole ricevere la comunicazione del saldo punti. Una di questa app è iPatente, accessibile da dispositivi iOS e Android attraverso le stesse credenziali che si usano sul Portale dell’Automobilista.


Quanto pagare per non farsi togliere i punti dalla patente

Se si paga la multa ma non si comunicano i dati del conducente alla polizia, si riceve una seconda multa da 286 euro, ma non si subisce la decurtazione dei punti.

 

Quando non è valida la decurtazione dei punti dalla patente?

La decurtazione dei punti non è valida se la multa non viene notificata al conducente entro 90 giorni dalla violazione.

Non è altresì valida se il conducente, dopo aver fatto ricorso al giudice di pace o al Prefetto, vince il giudizio.

Infine, secondo la giurisprudenza, se l’Amministrazione non comunica all’interessato la decurtazione dei punti in occasione di ogni infrazione al Codice della strada, la sospensione della patente di guida, una volta esauriti i 20 punti complessivi, non è valida. In occasione di ciascuna infrazione l’automobilista deve essere informato della decurtazione dei punti in maniera autonoma e specifica attraverso l’apposita comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; inoltre gli deve essere notificata la comunicazione in merito all’esaurimento complessivo dei 20 punti.

I giudici hanno sottolineato come lo scopo delle disposizioni in materia di decurtazione dei punti e sospensione della patente sia quella di consentire ai soggetti destinatari delle sanzioni di “venire a conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio complessivo, così da avere la possibilità di frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti” che permettono a costoro di riparare alla violazione commessa.
 

È valida la decurtazione punti-patente se il conducente non viene informato?

Secondo la Cassazione, l’automobilista a cui vengono detratti i punti della patente non ha diritto a ricevere una ulteriore comunicazione da parte dell’Anagrafe degli abilitati alla guida. Già il verbale con la contravvenzione contiene l’indicazione dei punti sottratti ed è più che sufficiente. La Suprema Corte ha così ricordato che «… l’accertamento al quale viene fatta risalire l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione contenga, l’applicazione della sanzione accessoria in questione». Le comunicazioni di decurtazione «sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all’interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione» e ancora che «con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione».


 

Elenco dei punti sottratti per ogni violazione
 

 

Allegato art. 126 bis. Tabella punti
Norma violata   Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 3
Comma 9 6
Comma 9-bis 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5, e 6 con riferimento a:  
a) eccedenza non superiore a 1 t 1
b) eccedenza non superiore a 2 t 2
c) eccedenza non superiore a 3 t 3
d) eccedenza non superiore a 5 t 4
Commi 3, 5, e 6 con riferimento a:  
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza non superiore al 40 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9 bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5
Art. 173 Comma 3 5
Comma 3 bis 5
Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo  1
Comma 7 secondo periodo  3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida  2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo  5
Comma 8 2
Art. 179 Commi 2 e 2 bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186 bis Comma 2 5
Art. 187 Commi 1 e 8 10
Art. 188 Comma 4 2
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 8
Comma 2 4
Comma 3 8
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
  Comma 2 5


Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.
Data di pubblicazione: 13-08-2022

L'ibrido "intelligente" di Suzuki Vitara 140 Cv

Per molti automobilisti l'ibrido è una formula interessante, perché percepita come green, ma ancora difficile da comprendere. Perché esistono diverse soluzioni di alimentazioni che abbinano il motore termico a quello elettrico. E le più avanzate, come le plug-in, richiedono l'operazione per molti fastidiosa della ricarica alle colonnine.  Tra le opzioni più gradite, quelle dell'ibrido "classico", che non sollecita interventi da parte dell'automobilista. Fa tutto il sistema. E poi c'è il "mild", che tuttavia generalmente non consente motricità solo elettrica.
 

Ora da Suzuki (il brand solo ibrido che ha in gamma tutti i tipi di tecnologie) è arrivata una nuova opzione, che conferma come la via di mezzo talvolta sia geniale: né mild Hybrid tradizionale, né full hybrid classico, a cui più si avvicina. La troviamo sulla Vitara 140 V con un nuovo motore 1.5 DualJet, un nuovo cambio robotizzato Ags e un nuovo sistema ibrido con motogeneratore da 24,6 kW e batteria di trazione da 140 V al litio titanato per una maggiore efficienza. Il rapporto di compressione del propulsore (13:1) è realizzato con un ciclo Atkinson. La potenza complessiva è di 102 Cv, che salgono a 115 in combinazione con il motogeneratore elettrico.
 

L’architettura è studiata anche per mantenere inalterato il funzionamento del sistema di trazione 4WD AllGrip (offerto in opzione). Il modulo ibrido integra il pacco batterie costituito da 56 celle da 2,5V per una capacità totale di 840Wh, la centralina di gestione, l'inverter per convertire la tensione continua in trifase. Il modulo non penalizza l'abitabilità, straordinaria per un Suv lungo soltanto 4,18 metri, né la capacità di carico che varia da 302 a 710 litri.  La batteria principale eroga fino a 24,6 kW con una coppia equivalente a 152,7 Nm. In fase di frenata o rallentamento funge da generatore per ricaricare la batteria da 140 V. A questa si affiancano altre due batterie, una al piombo 12 V nel vano motore e una al litio 12 V sotto il sedile del guidatore: servono per gestire l'Integrated Starter Generator che ha funzioni di motorino di avviamento e alternatore, oltre ad alimentare i sistemi di bordo.
 

Il cambio robotizzato Ags è apprezzabile per linearità di erogazione, con una risposta pronta alle sollecitazioni specie nella modalità sport che consente di divertirsi anche utilizzando le palette al volante.
 

Ma come funziona in pratica il sistema ibrido 140 V? Il sistema muove la Vitara con la sola trazione elettrica attraverso il motogeneratore fino a 80 km/h e a un massimo di 4,5 km. In accelerazione il motogeneratore elettrico lascia spazio al motore termico quando la velocità è sufficiente a garantire l’efficienza, e interviene inoltre a supporto durante la cambiata e quando si chiede un "boost" di potenza. In questo caso motore elettrico e termico agiscono in simbiosi.

 

Data di pubblicazione: 09-08-2022

Incidenti in aumento sulle strade: quali le cause e i percorsi più a rischio

La piaga dei morti per incidenti stradali non accenna a placarsi. È quanto emerge nel report Aci-Istat sugli incidenti stradali 2021 che salgono in Italia rispetto all'anno precedente segnato dal lockdown e dai divieti di spostamenti conseguenti alla pandemia da Covid-19. Le vittime sono il 20% in più rispetto al 2020 e si attestano a 2.875 e la fascia di età più colpita è quella tra i 20 e i 24 anni. Un altro aspetto del report evidenzia anche la crescita degli incidenti con i monopattini elettrici, passati in soli dodici mesi da 564 a 2.101.

 

I dati del report

Nel 2021 si sono registrati 151.875 incidenti sulle strade italiane (+28,4% rispetto al 2020) con 2.875 morti, come detto in precedenza, per una media di 7,9 al giorno; mentre i feriti, 204.728 (+28,6%) sono stati 561 al giorno. Valori in aumento rispetto al 2020, ma ancora in diminuzione rispetto al 2019 (-11,8% gli incidenti, -9,4% le vittime e -15,2% i feriti).

Dati che hanno un impatto anche economico stimato in 16,4 miliardi di euro: lo 0,9 % del Pil nazionale (+26% sul 2020).

In totale sono stati 16.448 (+22%) gli incidenti con biciclette e 2.101 con monopattini, registrando 18.037 feriti (+31,6%), oltre ai pedoni investiti (6 morti e 535 feriti). Dato impressionante è il passaggio da 564 a 2.101 degli incidenti con monopattini e i conseguenti feriti da 518 a 1.980 (i guidatori morti sono 9, più 1 pedone deceduto).
 

LEGGI ANCHE - L'invasione dei monopattini elettrici: cosa dice il Codice

 

I luoghi degli incidenti

La maggior quota di incidenti si registra sulle strade urbane (73,1%), ma le vittime si concentrano maggiormente sulle strade extraurbane (47,5%). Invece sulle autostrade avvengono solo il 5% degli incidenti e l’8,6% dei deceduti, ma a preoccupare è l’aumento di questi ultimi (+26,2% in un anno).

Anche se i dati rimangono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, su tutti i tratti stradali aumentano incidenti, morti e feriti.

 

L’identikit delle vittime

Sui 2.875 morti totali l’83,3% sono uomini e il 16,7% donne, suddivisi ulteriormente tra conducenti (2.072), passeggeri (332) e pedoni (471). Sono 161 gli occupanti dei mezzi pesanti che crescono addirittura del 44,4% rispetto al 2020, 762 i motociclisti/ciclomotoristi e 229 coloro che fanno utilizzo di biciclette e monopattini elettrici (+30,1%). Proprio in quest’ultima categoria si registra la maggior incidenza di infortuni: ben il 98% dei coinvolti negli incidenti.
 

Le fasce d'età più colpite sono 20-24 e 45-59 anni per gli uomini; 20-24 anni e 70-84 anni per le donne. Preoccupa l’aumento del numero dei morti delle fasce 15-19 anni (+41,7%), 25-29 (+34,9%), 40-49 (+31,5%) e, soprattutto, dei bambini: 28, tra 0 e 14 anni, hanno perso la vita in incidenti stradali nel 2021.
 

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Le cause degli incidenti

Il report recita che per “guida distratta o andamento indeciso” vi sono stati 30.478 incidenti (15,4% del totale), per mancato rispetto di precedenza o semaforo (28.293, il 14,3%) e velocità troppo elevata (19.706, il 10%): queste le tre principali cause che rappresentano ben il 39,7%. Seguono “manovre irregolari” (ad esempio retromarcia, inversione o invasione di corsia) con 15.534 casi (il 7,9%) e mancato rispetto della distanza di sicurezza con 14.081 casi (il 7,1% del totale).

 

LEGGI ANCHE - Controlli Polstrada: auto italiane in pessime condizioni. Ecco cosa rischiano gli automobilisti

 

 

Data di pubblicazione: 30-07-2022

Controlli Polstrada: Auto Italiane in pessime condizioni. Ecco cosa rischiano gli automobilisti.

L’indagine annuale “Vacanze Sicure”, condotta sulle strade italiane dagli agenti della Polstrada in collaborazione con Assogomma, ha dato risultati definiti sconfortanti, i peggiori mediamente di sempre. Su quasi 13.500 vetture controllate oltre un terzo presentava irregolarità.
 

Secondo i dati elaborati sul modello del Politecnico di Torino in Italia risultano immatricolate quasi 40 milioni di vetture con un’età media di 12 anni e 3 mesi, ma sono quasi il 60% quelle con oltre 10 anni di età (dato in continuo peggioramento). L’età media del campione di vetture controllate è più giovane della media nazionale (9 anni e 10 mesi), quindi dovrebbe mostrare una migliore condizione e questo aggrava la preoccupazione.

Particolare enfasi è stata riposta sulla condizione delle gomme dei veicoli.

 

La condizione degli pneumatici
 

Il campione analizzato ha mostrato come sui veicoli come meno di 10 anni in un caso su quattro (quindi il 25% delle autovetture) presentavano problemi agli penumatici, dato che sale al 40% per quelli con oltre 10 anni di anzianità.

Gli pneumatici lisci (cioè con battistrada inferiore a 1,6 mm) sono una costante che si attesta mediamente al 9% per tutte le età dei veicoli controllati.

I veicoli con equipaggiamento non omogeneo sono circa il 2,5% del campione. Si tratta di quelle automobili che montano pneumatici di marche o modelli diversi sullo stesso asse, cosa vietata.

I danneggiamenti visibili ad occhio nudo sono presenti nel 5,4% del campione, il doppio rispetto al passato. Si tratta di ernie o tagli profondi che possono essere l’anticamera di un cedimento strutturale dello pneumatico, cioè lo scoppio. Questa casistica è da tenere sott’occhio soprattutto in estate quando le temperature sono particolarmente elevate, il manto stradale è rovente e le vetture sono gravate di un carico di passeggeri e bagagli.
 

Le vetture fermate che presentavano pneumatici privi di omologazione sono circa il 3% del totale. Si tratta di una non conformità particolarmente grave che prevede oltre ad una sanzione pecuniaria la possibilità del ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo.

 

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Cosa prevede la legge: multe e non solo

Tutti gli automobilisti sorpresi a viaggiare con un mezzo che abbia pneumatici non a norma di sicurezza rischia una multa da 85 a 337 euro e 2 punti della patente (art. 79 del Codice della Strada).

Le indicazioni sono:

  • battistrada con disegno in rilievo ben visibile in tutta la sua larghezza e in tutta la sua circonferenza;
  • profondità degli intagli principali del battistrada di almeno 1,6 mm per gli autoveicoli, 1 per i motoveicoli e 0,50 per i ciclomotori
     

Se gli agenti che contestano l’infrazione trovano che ci sia anche un’aggravante metereologica che influisca sulla sicurezza si rischia il fermo del veicolo. In pratica guidare con gomme lisce se piove o nevica è sinonimo di reato e costa un altro punto (per un totale di 3) sulla patente, oltre ad ulteriori spese amministrative e il costo del carroattrezzi.
 

Inoltre, si può circolare solo con le misure di pneumatici previste sul libretto di circolazione della macchina. Nel caso in cui le autorità fermino un automobilista con pneumatici non corrispondenti, quest’ultimo incorrerà in una sanzione che va da 422 a 1695 euro, più il ritiro della carta di circolazione e l'obbligo di sottoporre l'auto al collaudo presso un ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

 

I consigli per gli automobilisti

In un periodo in cui sulle nostre strade c’è più traffico per gli esodi estivi verso le località montane e balneari, è importante affrontare il viaggio con la vettura in ordine. Prima di tutto occorre avere gomme gonfie e in buono stato perché quei pochi centimetri quadrati di gomma sono l’unico punto di contatto tra il nostro veicolo e il suolo. Su di essi dobbiamo contare per frenare, ammortizzare, dare direzionalità, trasportare carichi. Il buon senso dovrebbe bastare, ma meglio controllare.

 

Data di pubblicazione: 18-07-2022

Devi rinnovare la patente e non sai come pagare i bollettini con pagoPa? Guarda questo video

Per rinovare la patente, bisogna fare una visita medica da un medico certificatore abilitato ed inserito nell'apposito elenco del Ministero dei Trasporti.


Prima di fare la vistia, bisogna pagare 16€ di imposte di bollo (prima si pagava con bollettino postale su c/c 4028) e 10,20€ di diritti della Motorizzazione (prima si pagava si pau c/c postale 9001).

Adesso entrambi i pagamenti vanno fatti con pagoPA.
 

Guarda il nostro video tutorial per vedere come fare.


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Data di pubblicazione: 16-07-2022

Patente digitale sullo smartphone:quando arriva e come funziona

Dopo l’introduzione del Nuovo Codice della Strada lo scorso anno che portava molte novità, altre ed importanti si prospettano per gli automobilisti italiani a partire dal 2023. Infatti, il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha presentato in una conferenza stampa lo stato dei progetti italiani relativi al digitale finanziati attraverso il Pnrr in cui ha accennato al wallet (portafoglio elettronico) per rendere digitali tutti i documenti personali con validità in tutta l’Unione Europea.
 

Secondo le parole del Ministro, proprio in questo strumento (che entrerà a far parte dei servizi dell’app IO) “collegheremo tutti i documenti: non ci sarà bisogno di avere una patente cartacea, ma la metteremo direttamente lì, attraverso un QR Code”.
 

La data di partenza del servizio che riguarderà milioni di automobilisti è stata programmata per il mese di marzo 2023, intanto che l’app IO sarà “potenziata enormemente nei prossimi 6-9 mesi” come riferito dallo stesso Colao.

 

COME FUNZIONA

La patente digitale funzionerà con modalità simile a quella del Green Pass utilizzato durante la pandemia da Covid-19, quindi un documento elettronico ma con la possibilità di essere comunque stampato e un QR Code da mostrare in caso di controllo. Come negli Stati Uniti dove il servizio è già presente, il codice fornirà alle forze dell'ordine dati anagrafici del conducente e le informazioni sul documento (dalla scadenza al saldo punti), segnalando immediatamente eventuali sospensioni o anomalie. La validità della patente digitale sarà riconosciuta in tutti i paesi membri dell'Unione Europea.

 

Leggi anche - Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente? Adesso la comunicazione è digitale

 

COSA CAMBIA

La svolta digitale del documento di guida permetterà controlli più rapidi e precisi da parte delle forze dell'ordine, mentre per gli automobilisti sarà più facile avere sempre sottomano i documenti grazie all’ormai onnipresente smartphone.

Per le persone meno avvezze alla tecnologia rimane la possibilità di stampare la patente e tenerla come oggi nel portafoglio o in borsa.
 

L’idea della patente digitale potrebbe avere anche ripercussioni di lungo periodo: ad esempio consentire o meno l’accesso ai caselli autostradali per determinate fasce d’età o ai neopatentati, oppure per poter impedire da remoto l’accesso al carsharing a persone con patente scaduta, sospesa o revocata.

 

…MA IL DIGITALE È GIÀ PRESENTE OGGI

In attesa del marzo 2023 già oggi la digitalizzazione nel settore dei documenti per gli automobilisti è già presente e molto apprezzata dagli utenti.

Al momento del rinnovo della patente sono già richiesti elementi in formato digitale. Ad esempio, durante l’accertamento medico-sanitario è proprio il medico stesso che assicura l'idoneità alla guida ad inserire i dati nel portale dell'automobilista tra i quali la scansione di una fototessera e della firma, entrambi in formato digitale .jpg che poi verranno riportati sulla patente in formato card.
 

Per le nuove generazioni e non solo, questa procedure può essere fatta preventivamente dall’automobilista stesso utilizzando l’apposito form sul sito rinnovopatenti.it.

 

Per approfondire leggi - Rinnovo della patente e fototessera: a cosa serve? Come deve essere la fototessera?

 

 

 

 

 

TAG: PATENTE DIGITALE, PATENTE, COLAO, TANSIZIONE DIGITALE

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Data di pubblicazione: 08-07-2022

Scatola nera: sarà obbligatoria in tutta Europa

L'ambizioso obiettivo della Comunità europea è l’azzeramento delle vittime della strada entro il 2050. “Vision zero” è il nome del programma secondo il quale già entro il 2038 si potranno salvare 25.000 vite umane ed evitare 140.000 feriti.
 

In questa ottica è entrato in vigore il 6 luglio in tutta Europa l’obbligo di dotare i nuovi modelli di auto, furgoni, autocarri e autobus in vendita nell’Ue di una serie di dispositivi elettronici, tra cui la cosiddetta "scatola nera" per autovetture. Il suo nome ufficiale è Edr (Event Data Recorder) e servirà a registrare e memorizzare i dati (ad esempio velocità, frenata, attivazione dell’airbag e stato dei sistemi di sicurezza) in caso di incidente stradale. Questa novità, stabilita nel 2019, riguarda per ora solo i nuovi modelli, quelli già omologati e attualmente presenti nei listini delle case sono invece esenti dall'obbligo fino al 2024.
 

Da quella data, infatti, tutti gli esemplari in vendita nelle concessionarie, sia i modelli di nuova omologazione sia quelli già omologati, dovranno disporre delle nuove dotazioni di sicurezza.
 

La scatola nera prevede una serie di dispositivi citati nel regolamento 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, noto come "Regolamento sulla sicurezza dei veicoli". L'elenco è piuttosto lungo: si va dall’adattatore intelligente della velocità all’avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, dalla segnalazione dell’arresto di emergenza alla predisposizione per l'alcolock, il dispositivo che rileva il tasso alcolemico del guidatore. E in caso di eccesso impedisce l'avvio del veicolo.
 

In aggiunta, ma solo per i mezzi pesanti sia per il trasporto di cose che di persone, sono previsti sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede. In questo caso, però, le date di introduzione saranno posticipate. Anche la futura introduzione del sistema Isa (Intelligent Speed Assistance, un rilevatore di velocità che aiuta a rispettare i limiti imposti dal codice della strada) per gli esperti dell’Etsc "potrebbe costringere i produttori a costruire automobili più sicure, anche se i guidatori faticheranno un po' ad abituarsi". Le caratteristiche legali minime autorizzeranno inizialmente un sistema di solo avviso che presenta un fastidioso segnale acustico, combinato con informazioni sulla velocità rilevata dai segnali stradali tramite la telecamera del veicolo".

 

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Data di pubblicazione: 20-06-2022

Come si guida un auto elettrica? E cosa cambia per la patente?

Rispetto alle auto tradizionali, l'esperienza di guida di un'elettrica è molto diversa: bisogna abituarsi e adottare alcuni accorgimenti per ottimizzare un’andatura ecologica e preservare l'autonomia e l’efficienza del motore elettrico. Leaseplan, società specializzata in leasing e gestione di flotte, ha stilato alcuni suggerimenti utili per sapere come consumare meno energia e ottenere una guida sicura, piacevole e confortevole.
 

La prima differenza sostanziale tra le auto endotermiche e quelle elettriche è l’assenza della frizione: la maggior parte delle BEV (Battery Electric Vehicle) è dotata di una trasmissione a ciclo continuo con riduzione a rapporto fisso. Nelle vetture diesel e a benzina il cambio e la frizione consentono di gestire la potenza e la coppia del motore a combustione, valori non costanti ma variabili durante tutte le fasi. Nelle auto elettriche di ultima generazione la coppia è subito interamente disponibile, per questo non sono necessari cambio tradizionale o frizione: gli stessi rapporti si possono usare per la partenza e la percorrenza in autostrada alle alte velocità. Con una vettura a batteria ricaricabile basta utilizzare i pedali di acceleratore e freno.
 

Per ottimizzare le performance, esistono appositi sistemi per il recupero dell’energia, tra cui la frenata rigenerativa. Questa tecnologia consente di usare una parte dell’energia generata durante la frenata e le decelerazioni per aumentare l’efficienza e incrementare l’autonomia dell’auto elettrica, ricaricando la batteria della BEV per ridurne il consumo energetico.
 

Si può inoltre impostare il livello di incidenza della ricarica selezionando le modalità di guida. Di solito esistono tre opzioni: Eco prevede una maggiore intensità della frenata rigenerativa, Normale per un setting equilibrato, Sport per privilegiare le prestazioni (con un consumo superiore).
 

Naturalmente, un impatto più elevato della frenata rigenerativa penalizza le performance, rendendo l’auto meno reattiva e scattante, una soluzione più indicata dunque per la guida in città e nel traffico. Una modalità meno ecologica valorizza invece lo scatto, per usufruire di tutta la grinta del motore elettrico nei sorpassi e sulle strade extraurbane.
 

Per partire basta premere il pulsante Start, in questo modo si metterà in funzione il motore elettrico anche se l’auto rimarrà perfettamente silenziosa (la normativa prevede che fino a 30 km/h le BEV debbano ora emettere un suono per avvisare i pedoni del pericolo). Si imposta poi il selettore di guida che offre configurazioni Drive, Parking e Retro (per la retromarcia). Avendo a disposizione fin da subito tutta la coppia è necessario prestare attenzione alla partenza, perché la vettura scatta in modo considerevole. Opportuno accelerare con prudenza, evitando scatti improvvisi e sprechi di energia.
 

In marcia l'auto si guida come una normale vettura a motore termico, però con sensazioni diverse. Cambia ad esempio la percezione della velocità ed è bene adottare cautela nel rispetto dei limiti di velocità. L’accelerazione istantanea permette di raggiungere i 50 km/h in pochi istanti, dunque è essenziale moderare le reazioni.
 

Un’altra differenza tra le auto a zero emissioni e le endotermiche è la diversa strumentazione, una caratteristica subito evidente quando si sale a bordo di una BEV. Non vengono indicati i giri del motore e al posto dei classici indicatori ci sono display digitali che visualizzano le informazioni sul consumo energetico e l’autonomia residua della batteria, oltre ovviamente alla velocità. Bisogna sempre fare attenzione all’autonomia rimanente, pianificando i tragitti in base alla presenza di stazioni di ricarica compatibili con il proprio veicolo, operazione che viene spesso agevolata dal sistema di navigazione di bordo.
 

Lo stile di guida di un’auto elettrica influisce in modo significativo sul consumo energetico, per questo si deve privilegiare una guida tranquilla e rilassata rispetto a un approccio più sportivo e aggressivo. La frenata rigenerativa è uno strumento essenziale per ottimizzare i consumi e questo sistema va sfruttato il più possibile adottando ad esempio una lunga decelerazione al posto di una frenata breve e intensa. Alcune vetture sono dotate del sistema e-pedal, che consente di guidare utilizzando esclusivamente l'acceleratore: quando lo si rilascia, l'auto rallenta fino a 5 km/h o frena completamente in autonomia. Soprattutto in autostrada, una riduzione della velocità di 10-15 km/h può garantire decine di chilometri in più di autonomia. Con dei piccoli accorgimenti è possibile rendere la guida davvero sostenibile, ricordandosi di utilizzare in modo moderato anche i sistemi di bordo più energivori come il climatizzatore.


 

Cosa cambia per la patente?
Se la patente è stata conseguita sostenendo l'esame con il cambio manuale  (quello tradizionale non automatico), la nostra patente ci consente di guidare sia auto dotate di cambio manuale che di cambio automatico,

Pertanto, essendo le auto elettriche non dotate di cambio meccanico, le possiamo guidare senza fare nulla.

Se invece, la patente è stata conseguita, sostenendo l'esame con una vettura dotata di cambio automatico, sulla patente è stato riportato il codice armonizzato 78.
 

Cos'è il codice armonizzato 78?
E' la circolare del Ministero dei Trasporti del 24.01.2013  che ha stabilito le caratteristiche dei veicoli con i quali si deve sostenere l'esame esami di guida, chiarendo che questi potranno essere dotati di cambio manuale o di cambio automatico.

Qualora il candidato sostenga la prova pratica di guida, su veicolo con cambio diverso da quello manuale, sulla sua futura patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”.

Questo significa che se l'esame di guida viene sostenuto con un veicolo dotato di cambio automatico, il titolare della patente non potrà guidare veicoli di categoria B1 dotati di cambio manuale, se non dopo aver sostenuto specifica prova integrativa.

 

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Data di pubblicazione: 18-06-2022

Dal 2035 solo auto elettriche: cosa cambia per la patente di guida?

Riunito in sessione plenaria a Strasburgo, l'Europarlamento ha approvato con 339 voti a favore, 249 contro e 24 astenuti la proposta della Commissione europea che prevede lo stop alle vendite di nuove auto con motori endotermici (benzina e diesel, ma anche bifuel a metano e Gpl) in tutta Europa dal 2035. La proposta era inclusa nel pacchetto di misure "Fit for 55" per il contenimento dell'inquinamento .
 

Questo voto, peraltro in parte prevedibile, apre un'ulteriore fase delle procedure di approvazione delle normative: l'iter infatti non è concluso, adesso il testo dovrà essere sottoposto al cosiddetto "trilogo", il processo di trattative tra Consiglio Ue, Commissione e Parlamento. Poi dovrà essere recepito dalle singole nazioni: non è del tutto esclusa qualche ulteriore richiesta di deroghe. In ogni caso le vetture termiche immatricolate entro il 2035 potranno continuare a circolare.
 

Bocciati dalla votazione nell'aula di Strasburgo anche gli emendamenti che tentavano di mitigare gli effetti del bando alle ICE ( vetture termiche) come quello presentato dal PPE che prevedeva una riduzione del target elettrico del 90% e non del 100% al 2035. Avrebbe salvato la possibilitè di vendere ancora, dopo la data indicata, un 10% di modelli tradizionali. Un emendamento bocciato prevedeva inoltre la possibilità di includere i biocarburanti tra le alimentazioni alternative per ridurre le emissioni. Invece dal 2035 i costruttori dovranno immettere sul mercato vetture esclusivamente full-electric, rinunciando anche alle ibride che prevedono l'abbinamento con un propulsore termico.
 

Si salva invece, per ora, la Motor Valley italiana, il distretto dell'Emilia Romagna dove operano molte case specializzate in modelli sportivi di nicchia. Il parlamento Ue ha infatti approvato l'emendamento bipartisan firmato da eurodeputati italiani di tutti gli schieramenti per prolungare la deroga dal 2030 al 2036 alle regole comunitarie sugli standard di emissione della CO2 per i costruttori con volumi produttivi inferiori alle 10 mila unità (per le auto) e fino a 22mila per i furgoni. Ferrari e Lamborghini, per citare i nomi più prestigiosi, dunque, potranno allontanare un po' il passaggio obbligato all'elettrico puro.
 

La normativa approvata dall'Europarlamento ha suscitato reazioni non sempre positive. "Sono 70.000 i posti di lavoro a rischio nell'industria automotive, legata alla produzione di componenti che non serviranno per l'elettrico" ha commentato il direttore dell'Anfia Gianmarco Giorda. "L'elettrico a oggi non è in grado di compensare la perdita di posti di lavoro, non basta costruire colonnine di ricarica o altri componenti. Servono piuttosto azioni per portare in Italia pezzi di filiera legati alla produzione di batterie per le auto elettriche".
"E' una soluzione molto ideologica e poco realistica" ha detto  il viceministro allo Sviluppo Economico, GIlberto Pichetto. "Difficile immaginare come sarà il 2035. Bisognava ridurre le emissioni in modo graduale tenendo conto della realtà che stiamo vivendo: il mercato è in forte calo, continua a svilupparsi la ricerca per motori endotermici sempre meno inquinanti e sono necessarie misure sociali per tutelare i lavoratori interessati alla transizione".


Cosa cambia per la patente?
Se la patente che abbiamo, è stata conseguita sostenendo l'esame con il cambio tradizionale (non automatico), non cambia nulla. Con la aptente, infatti si potranno guidare sia le auto con cambio automatico, quindi anche quelle elettriche, che quelle con cambio tradizionale, sempre più in via di estinzione.

Se invece, la patente è stata conseguita, sostenendo l'esame con una vettura dotata di cambio automatico, sulla patente è stato riportato il codice armonizzato 78.
 

Di cosa si tratta?
E' la circolare del Ministero dei Trasporti del 24.01.2013  che ha stabilito le caratteristiche dei veicoli con i quali si deve sostenere l'esame esami di guida, chiarendo che questi potranno essere dotati di cambio manuale o di cambio automatico.

Qualora il candidato sostenga la prova pratica di guida, su veicolo con cambio diverso da quello manuale, sulla sua futura patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”.

Questo significa che se l'esame di guida viene sostenuto con un veicolo dotato di cambio automatico, il titolare della patente non potrà guidare veicoli di categoria B1 dotati di cambio manuale, se non dopo aver sostenuto specifica prova integrativa.

 

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Data di pubblicazione: 02-06-2022

Permesso provvisorio di guida per visita in Commissione medica Locale

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
 

Circolare prot. n. 15753 del 13 maggio 2022
 

Oggetto: Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada – Nuove istruzioni operative per il rilascio.
 

Si fa seguito alle circolari prot. n. 29323 del 20 ottobre 2020 e prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021, per aggiornare le istruzioni operative relative a quanto in oggetto.
Come è noto, la circolare prot. n. 29323 del 20 ottobre 2020 - dato atto del nuovo comma 8-bis in seno all’articolo 126 CdS e della necessità di implementazione delle funzioni necessarie alle CML per interrogare una patente al fine di consentire la "verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività", nonché di informatizzazione di tutte le fasi del procedimento relativo al rilascio del permesso provvisorio in parola da parte delle stesse -, disponeva che il permesso provvisorio di guida fosse rilasciato:
 

  • in via transitoria con le modalità già introdotte con circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020 (cd. permesso di guida provvisorio on line generato - attraverso l’apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio” presente sul Portale dell’Automobilista -, dal titolare della patente da rinnovarsi presso la CML previo accredito sul Portale stesso ed accesso con SPID, oppure da un’autoscuola o uno studio di consulenza automobilistica per conto del richiedente);
  • a regime, dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc).
     

Con la circolare prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021 si è disposto che dal 1° febbraio 2021 le CML potessero rilasciare i permessi di guida provvisori, secondo la procedura informatizzata ivi descritta e le relative fasi.
Tuttavia la citata circolare prot. n.2257 ribadiva che: “…(omissis)… a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino a data che sarà comunicata con successivo provvedimento di questa Direzione Generale, nella fase di passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, il permesso provvisorio di guida sarà rilasciato tanto con la procedura di cui alla più volte citata circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020, quanto dalle CML o dagli uffici delle stesse che saranno stati a tal fine abilitati a mezzo delle apposite su citate credenziali aggiuntive: tanto al fine di garantire la massima efficienza del servizio all' utenza nella naturale fase di sperimentazione ed addestramento dei nuovi soggetti preposti al rilascio.”.
 

Precisava, infine, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio on line, di cui alla circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020, erano state implementate con le funzionalità di verifica dell'eventuale sussistenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e che pertanto, sussistendone, il sistema avrebbe generato allegati conformi a quelle di cui agli allegati 3 o 4 della circolare 2257 del 22 gennaio 2021.
 

Tanto premesso, a distanza di oltre un anno da quest’ultima circolare, appare necessario riconsiderare le attuali procedure di rilascio sotto i seguenti profili:
 

  • progressiva transizione verso il regime definitivo;
  • superamento della logica emergenziale sottesa dalla circolare prot. n. 18789 dell’8 luglio 2020 e, per l’effetto, 
    • ricollocazione della procedura di rilascio del provvedimento in parola - che costituisce a tutti gli effetti un titolo abilitativo alla guida, sia pure alle condizioni e nei limiti che gli sono propri – nell’ambito delle competenze dei soggetti istituzionalmente deputati al loro rilascio e quindi gli UMC, gli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole, nonché le CML;
  • rivalutazione delle condizioni imposte dalla legge per il rilascio del premesso di guida in parola.
     

Pertanto, al fine di sistematizzare le disposizioni in materia, si dispone quanto segue.

L’articolo 126, co. 8-bis, CdS dispone che: “Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida
che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.”.
 

Dal tenore letterale di quanto sopra riportato si evince che, ai fini dell’ottenimento di tale permesso di guida:
 

  1. non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML si prenoti presso quest’ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine: in parte de qua sono dunque modificate le precedenti istruzioni impartite.
    È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio;
  2. è invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
  3. è essenziale che non sussistano condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10;
  4. il titolare della patente non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.
     

Pertanto, a decorrere dal 18 maggio 2022 e fermo restando quanto esposto nei punti da 1 a 4:

  1. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc) sono confermate le istruzioni di cui alla circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati da 1 a 5). Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
  2. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato on line, attraverso l’apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio” presente su Il Portale dell’Automobilista, a decorrere dal 18 maggio 2022 potrà essere richiesto esclusivamente tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente.
    Limitatamente a tali soggetti, restano a tal fine confermate le istruzioni di cui alla circolare prot.n. 18789 dell’8 luglio 2020 come integrate dagli ultimi capoversi della circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati 3 e 4) con riferimento alla presenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
    Il permesso di guida provvisorio rilasciato dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica è conforme al modello di cui all’allegato 1 della presente circolare, che reca in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’operatore dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell’assunzione di piena responsabilità della corrispondenza dei dati digitati nell’apposita funzione preordinata al rilascio del permesso di guida in parola con quelli riportati nei documenti originali esibiti dal titolare del permesso stesso ed, in prima istanza, della sussistenza di una prenotazione presso una CML.
    Il documento, firmato digitalmente, deve essere custodito, ed esibito a richiesta, a cura dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica che lo ha rilasciato. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
  3. il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all'Ufficio della Motorizzazione. Il permesso di guida provvisorio è conforme al modello di cui all’allegato 1 della circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
     

Per mera completezza espositiva si rammenta, altresì, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio, come sopra modificate, si applicano anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, lettere a) e b), CdS.
Si rammenta ancora che, ai fini del controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:
 

  • la patente posseduta;
  • il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell'Automobilista, utile a verificarne – previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, l’autenticità;
  • la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML.
     

Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata.
È soppressa ogni disposizione in contrasto con quanto previsto dalla presente circolare.
 

La presente è inviata alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con preghiera di fornire le conseguenti indicazioni operative agli organi di polizia stradale.

Ing. Pasquale D’Anzi

Data di pubblicazione: 22-05-2022

Guida senza patente: quali sono le sanzioni e cosa si rischia

Il Codice della Strada all’articolo 116 comma 1 stabilisce che chiunque si metta alla guida di un veicolo a motore deve essere in possesso di una patente di guida valida della categoria prevista per il tipo di veicolo che si deve guidare e cita testuali parole: “Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali”.
 

Questa norma è valida per tutte le strade pubbliche e su quelle private adibite ad uso pubblico, mentre invece non vale su strade completamente private, piste, autodromi.
 

La storia relativa a questa violazione è passata più volte da modifiche relative soprattutto alla sua natura di reato o meno: nel 1993 era considerata tale, nel 1999 viene depenalizzata, nel 2007 ripenalizzata e nel 2016 un nuovo ripensamento che la depenalizza nella maggior parte dei casi.

 

Le sanzioni per chi guida senza patente

Le sanzioni previste per chi viene colto alla guida di un mezzo senza avere la patente sono disciplinate dall’articolo 180 comma 7 del Codice della Strada ai sensi del quale: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 €. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 a euro 102”.
 

Con la depenalizzazione del 2016 le forze dell’ordine possono applicare esclusivamente una sanzione amministrativa di questo importo.
 

È bene ricordare che qualora ci si rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti si sarà soggetti ad una ulteriore multa con importi da 430 a 1.731 euro a meno che non sia possibile verificare da parte degli stessi organi di polizia la correttezza delle informazioni presso banche dati pubbliche.
 

Bisogna però fare delle distinzioni perché il conducente che sta guidando senza patente si può trovare in una delle seguenti casistiche:
 

  • non ha mai conseguito la patente o gli è stata revocata definitivamente
  • ha la patente, ma è scaduta la validità
  • la sua patente è sospesa
  • ha la patente revocata
  • ha dimenticato la patente
  • è al volante con patente smarrita o rubata
  • ha una patente estera ed è residente in Italia da oltre 1 anno
     

Analizziamo ora nel dettaglio alcuni dei casi e le loro specificità.

 

Guida con patente mai conseguita o revocata

Guidare un veicolo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente aumenta la gravità dell’illecito. Ad oggi, seppure si tratti soltanto di illecito amministrativo, la multa è elevata: dai 5.000 € (ridotti a 3.570 se il pagamento avviene entro i cinque giorni) ai 30.000 €, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
 

La stessa sanzione si applica nel caso di patente revocata, con atto già notificato, o nel caso in cui il conducente sia stato ritenuto permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale.
 

Leggi qui l’approfondimento: Revoca della patente: da chi è disposta, per quali motivi, come fare ricorso
 

Attenzione anche a chi prestate l’auto: l’incauto affidamento di un veicolo a persona senza patente fa scattare la sanzione prevista dall’articolo 116 comma 14 del Codice della Strada con esborsi da 398 a 1.595,00 €.

 

Guida con patente scaduta

Il Codice della Strada, nell’articolo 126 al comma 11, stabilisce due tipi di sanzioni per chi guida con la patente scaduta: una pecuniaria ed una accessoria.
 

La sanzione pecuniaria prevede il pagamento di una somma che va da 155 a 624 € e a decidere l’importo sono le autorità competenti in base a diversi fattori, fra i quali da quanto tempo è scaduto il documento.
 

La sanzione accessoria è il ritiro della patente scaduta da parte delle autorità, senza perdita dei punti della stessa.
 

Il guidatore sorpreso alla guida con il documento scaduto, dopo aver pagato la sanzione, ha tempo 10 giorni per sottoporti alla visiti medica e poter ritirare la patente presso la polizia locale, altrimenti oltre i 10 giorni il documento verrà consegnato alla Prefettura in attesa di rituro.
 

Ricapitolando, tra sanzione e costi di rinnovo, per aver guidato con patente scaduta si può arrivare a circa 800 € di esborso. Meglio ricordare che la patente può essere rinnovata fino a 4 mesi prima della scadenza ufficiale, che per le nuove patenti europee il giorno della scadenza del documento coincide con quella del proprio compleanno e, in caso di incidente, la maggior parte delle compagnie assicurative non risarciscono i danni causati.
 

Per tutte le informazioni qui una guida dettagliata: Patente che scade? Ecco tutto quello che devi sapere per il rinnovo della patente

 

Guida con patente sospesa

In generale, le sanzioni per guida con patente sospesa sono una multa da 2.050 euro fino a 8.202, la revoca patente e il fermo veicolo per 3 mesi.

Per approfondire l’argomento clicca qui: Sospensione della patente: quando si applica e cosa fare per riaverla

 

Guida con patente smarrita o rubata

In questa casistica si applicano le multe descritte nel paragrafo generale tra i 42 e i 173 €, ma il conducente avrà l’obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere la denuncia di smarrimento e, contestualmente, presentare richiesta per una nuova patente di guida.
 

Verrà rilasciato all’automobilista un permesso di circolazione provvisorio della durata di 90 giorni con il quale potrà continuare a guidare senza incorrere in sanzioni ulteriori ed entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.

 

Guida con patente estera e residenza italiana

In Italia è possibile guidare con le patenti rilasciate nell’Unione Europea, che sono equiparate a quelle nostrane, e anche con le patenti extracomunitarie come descritto nell’articolo 135 del Codice della Strada. La discriminante nasce nel momento in cui il guidatore sia anche residente nel territorio italiano.
 

Nel caso di possesso di patente UE al momento della scadenza dovrà essere convertita in quella italiana.
 

Nel caso di patente non comunitaria c’è l’obbligo di conversione per i residenti entro 12 mesi.
 

Se il guidatore è residente in Italia da più di un anno e circola con una patente rilasciata da uno Stato estero extraUE ancora valida, pagherà una multa di importo compreso tra i 155 e i 625 €. Inoltre, la patente sarà ritirata e verrà trasmessa all’Ufficio della Motorizzazione Civile per la conversione.
 

Nel caso, invece, che guidi con una patente extracomunitaria non più valida incorrerà in una sanzione tra i 2.257 e i 9.032 € e il veicolo sarà sottoposto al fermo amministrativo.

 

Così diventa reato guidare senza patente

Anche con la depenalizzazione del 2016 ci sono dei casi in cui la guida senza patente costituisce reato con annessa denuncia all’autorità giudiziaria, arresto fino a un anno, ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo ai fini della confisca (a meno che non appartenga a persona estranea al reato). I casi sono:
 

  • se c’è recidiva/reiterazione nel biennio
  • se la persona è sottoposta a misura di prevenzione (non si applica la norma depenalizzata o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l'arresto da 6 mesi a 3 anni)

 

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TAG: PATENTE, SANZIONI, GUIDA SENZA PATENTE

Data di pubblicazione: 19-04-2022

Revisione della patente di guida: da chi è disposta e quando viene richiesta

REVISIONE PATENTE
Art-128 cds



La revisione della patente di guida è un provvedimento che può essere disposto dalla Motorizzazione civile o del Prefetto, quando:
 

-vi sono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici prescritti 
-vi sono dubbi sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida
-quando il conducente perde tutti i punti sulla patente 
 

Dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici
Se vi sono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici, viene disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale, che stabilirà se il conducente può continuare a mantenere la propria patente oppure se la patente  deve essere sospesa per un certo periodo di tempo o revocata definitivamente.
L'esito della visita medica viene comunicato agli uffici competenti affinchè possano emettere  gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.


La visita medica presso la commissione medica locale, è sempre disposta nei seguenti casi:

•    guida in stato di ebbrezza grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
     (violazione articoli  186 e 187 codice della strada)
•    in caso di coma di durata superiore alle 48 ore
•    quando alla guida vi sia un minorenne che ha commesso infrazioni che comportano
      la sospensione della patente
•    a seguito di incidente che ha provocato lesioni gravi a persone
 

Dubbi sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida
Quando vi sono dubbi, sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida, viene disposta la revisione tecnica, in pratica bisognerà sottoporsi ad  un nuovo esame di teoria e guida.
 

L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è la verifica del permanere delle capacità tecniche del titolare della patente stessa. Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione può presentarsi all’esame di revisione sia come privatista sia come allievo di  una scuola guida.

Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione deve sottoporsi ad  una prova di teoria superata la quale accede ad una prova pratica di guida.
L’esito negativo della prova di teoria imlìplica la non ammissione alla prova pratica e la revoca della patente di guida. L’esito negativo della prova pratica di guida, comporta comuque la revoca della patente di guida. 
L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è superato solo se la prova teorica e la prova pratica hanno esito positivo.
 

Prova di teoria: come si svolge    
La prova teorica, viene svolta  attraverso un sistema di schede quiz informatizzate, e viene tenuta presso le sale esami degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
 

Come sono fatti i Quiz per l'esame teorico di revisione
I quiz che compongono la scheda dell'esame sono simili a  quelli appartenenti al listato Ministeriale per il conseguimento della patente di cui si è titolari: ad esempio, chi deve sostenere un esame di revisione della patente B, dovrà  rispondere alle stesse domande previste  per l'esame di conseguimento della patente B. 
Stessa cosa per la revisione della patente AM ecc.



    
     
Prova pratica di guida: come si svolge    
La prova pratica di guida  è effettuata in apposita giornata successiva alla sessione degli esami di teoria. Nel caso di revisione della patente di guida con provvedimento di sospensione della stessa, l'esame di revisione sarà effettuato dopo il periodo di sospensione.


Veicoli utilizzabili per la prova pratica
La prova pratica può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 C.d.S.
Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione, prima di iniziare la prova pratica con veicolo privato deve esibire:

a) patente di guida ovvero, nel caso di patenti ritirate dalle competenti Autorità e non restituite al titolare, autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
b) carta di circolazione del veicolo con il quale intende effettuare la prova pratica. Dal documento deve risultare che il veicolo è intestato al conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione. Qualora il veicolo sia di proprietà di terzi, si consente l’uso del veicolo per la prova pratica purché sia compilato l'apposito modulo;
c) certificato di assicurazione R.C. in corso di validità.


Programma della prova pratica di guida
Per la prova pratica, il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione dovrà dimostrare di osservare in concreto le norme di comportamento e di essere in possesso della dovuta perizia tecnica. In pratica dovrà sottoporsi ad un esame di guida del tutto simile a quello sostenuto quando si consegue la patente.


Richiesta di declassamento
Quando il conducente, titolare di patente superiore (C, Ce, D,D-E) per la quale è disposta la revisione, non ha interesse a conservare la patente di guida di quella categoria può avanzare all’ufficio della Motorizzazione richiesta scritta al fine di sostenere l’esame di revisione per una patente di categoria inferiore. In questa eventualità, dopo il superamento dell’esame con esito favorevole, sarà ritirata la patente superiore e rilasciata una nuova patente di categoria inferiore.
Alla richiesta di iscrizione all’esame di revisione, gli addetti allo sportello patenti comunicano al conducente, titolare di patente per la quale è disposta la revisione, la data di presentazione per le prove d’esame.
 

Revisione tecnica a seguito di perdita completa dei punti sulla patente
Dal 1° luglio 2003 in Italia è in vigore la cosiddetta patente a punti.
La normativa di riferimento è quella prevista dall’articolo 126-bis del Codice della Strada: stabilisce che ad ogni automobilista, al momento del conseguimento della patente, vengano "assegnati" 20 punti.
 
Questi possono essere incrementati se non si commettono infrazioni, nella misura di 2 punti ogni 2 anni fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
 
Nel corso della carriera automobilistica, però, il conducente può perdere i punti in funzione delle infrazioni che commette al codice della strada.
Quando il numero di punti a disposizione della propria patente scende a zero,il titolare deve sottoporsi alla revisione tecnica della patente di guida , in pratica deve rifare gli esami di teoria e di guida in modo che venga verificato che il conducente abbia ancora i requisiti tecnici previsti dalla legge.
E' necessario sottoporsi agli esami di revisione della patente anche chi dopo la notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.


Quanto tempo c'è per sottoporsi all'esame di revisione della patente
Chi ha ricevuto il provvedimento di revisione della patente, ha tempo 30 giorni per presentare istanza per l'esame: se non la presenta, scatta la sospensione della patente.
    
Come si presenta la domanda per sottoporsi ad esame di revisione della patente di guida
Per fare domanda di esame di revisione è necessario presentare un'istanza su apposito modulo (si veda allegato alla circolare prot. 117) + copia del provvedimento di revisione + eventuale certificato medico della CML (se lo impone il provvedimento di revisione).
L'istanza ha validità 1 anno e consente di sostenere gli esami (1 di teoria e 1 di pratica) per una sola volta: se si è bocciati in una o nell'altra prova, si è soggetti alla revoca della patente.
Se si passa l'esame di teoria ma non si ha tempo di fare l'esame di pratica, si può richiedere una nuova istanza ma dell'esito positivo dell'esame sostenuto in precedenza non si tiene conto: bisogna rifare anche l'esame di teoria. 

Revoca della patente e nuovo conseguimento
Quando la patente è stata  revocata, è possibile conseguire una nuova patente di guida: tuttavia, in questo caso si viene considerati a tutti gli effetti dei neopatentati, pertanto sarà necessario svolgere le esercitazioni obbligatorie con l'istruttore di guida (circolare prot. 10162 del 2 maggio 2016)
    
 

Data di pubblicazione: 11-04-2022

Validità delle patenti: quando scadono, per quanto tempo vengono rinnovate

La scadenza della patente si legge al punto 4b del documento di guida.




Però abbiamo approntato uno schema semplice e chiaro per capire tutte le scadenze, in funzione dell'età del conducente, della categoria di patente posseduta e del numero di anni di validità concessi dopo il rinnovo.



(*) Dopo i 65 anni la patente C o CE abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t.
Il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in Commissione medica locale.
Per guidare, fino a 68 anni, veicoli superiori a 20 t occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
                        
(**) Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
                        
(***) Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Per guidare, fino a 68 anni, i veicoli abilitati dalle patenti D1, D1E, D, DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
                        
(****) Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
                        
(*****) Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
                        
(******) Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato sempre in Commissione medica locale.


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Data di pubblicazione: 04-04-2022

Revoca della patente: da chi è disposta, per quali motivi, come fare ricorso

La revoca della patente, è un provvedimento che annulla la validità della patente rendendola inutilizzabile indipendentemente dal ritiro del documento da parte delle forze dell'ordine. Quindi anche se fisicamente nelle mani del conducente, la patente non è più valida e non autorizza alla guida.

Chi dispone la revoca della patente
E' un provvedimento disposto dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri oppure dalla Prefettura
 

Quando è prevista la revoca della patente
•    quando il titolare non sia più in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti
•    quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo
•    quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

 
Inoltre, la patente di guida è revocata dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri:

•    per gravi violazioni al codice della strada e per cattiva condotta
•    per recidiva
•    per guida con patente sospesa o per violazioni del Codice della Strada ;
•    per provvedimento dall'Autorità giudiziaria ;
•    per mancanza dei requisiti morali .
 

La patente di guida è invece revocata dal Prefetto

•    ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
•    a persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n.327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n.575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi
•   a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Il provvedimento con cui viene disposta la revoca è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
 

Tuttavia,  dopo un certo periodo di tempo sarà possibile conseguire una nuova patente nuovamente sottoponendosi agli esami di teoria e di pratica previsti dalla normativa. 
 

Revoca della patente per perdita dei requisiti
L’art.130 del Codice della Strada dispone la revoca della patente quando il titolare:

•    non ha più  requisiti psico-fisici previsti
•    non ha superato l'esame di revisione della patente
Se la patente viene revocata per la perdita dei requisiti psico-fisici, è necessario  distinguere fra:
 

-revoca permanente
-revoca temporanea 
 

Nel primo caso significa che la revoca è definitiva e non è più possibile rientrane in possesso, nel secondo che, superato la perdita temporanea dei requisiti, la patente viene riabilitata a seguito di visita medica (da effettuare presso la Commissione medica locale) che dimostri il pieno recupero delle funzionalità psico-fisiche
 

Guida con patente sospesa o per violazioni del Codice della Strada
Quando una persona viene trovata alla guida con patente sospesa o viola determinate norme del Codice della Strada, la sua patente di guida è revocata. Il provvedimento di revoca è disposto dalla Prefettura ed è un atto definitivo.
 
Quali sono le violazioni del codice che comportano la revoca della patente 

•    guidare con patente di guida sospesa (art. 218/6 C.d.S.);
•    guidare senza essersi sottoposto alla visita in Commissione medica (art. 128/2 C.d.S.);
•    invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali (art. 176/1-19-22 C.d.S.);
•    circolare con un limitatore di velocità alterato (art. 179/2 bis - 9 C.d.S.);
•    superare di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità (art. 142/9bis C.d.S.) per la seconda volta in 2 anni;
•   adibire per la seconda volta in 2 anni un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi, senza aver ottenuto la licenza o con licenza sospesa o revocata (art. 86/2 C.d.S.)
 
Come viene emesso il provvedimento
La Prefettura emette un provvedimento di revoca della patente di guida, sulla base del verbale redatto dal comando che ha rilevato la violazione (polizia municipale, polizia stradale, carabinieri). Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
 

Quando si può conseguire la nuova patente di guida
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo 2 anni dal momento in cui è stato notificato provvedimento di revoca.
 
Riferimenti normativi
Artt. 86, 142, 176, 179, 128 e 218 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 
Provvedimento dall'Autorità giudiziaria 
Quando sono violate norme del Codice della Strada con rilevanza penale (es. guida in stato di ebbrezza), il procedimento in Tribunale può concludersi con sentenza o decreto penale di condanna che dispone la revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione penale.
 
In quali casi l'autorità giudiziaria può emettere il provvedimento di revoca
•    aver causato incidente stradale con tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l (art. 186/2bis C.d.S.);
•    aver causato incidente stradale stato effetto di sostanze stupefacenti (art. 187/1bis C.d.S.);
•    aver partecipato a una competizione in velocità non autorizzata o aver gareggiato in velocità in cui una o più persone siano state gravemente ferite o siano decedute (artt. 9 bis o 9 ter);
•    aver causato un incidente mortale o con feriti molto gravi (art. 589bis e 590bis Codice Penale).
 

Come viene emesso il provvedimento

Quando la Prefettura riceve una sentenza o decreto penale di condanna con data di irrevocabilità, emette l'ordinanza di revoca della patente di guida. Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso per gli eventuali vizi di legittimità contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
 
Quando si può conseguire la nuova patente di guida 
Se la revoca è disposta a seguito di violazione degli artt. 186 e 187 del C.d.S. , l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 3 anni dalla data di irrevocabilità o di esecutività della sentenza o del decreto penale di condanna.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni colpose gravi (art. 590 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 5 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni mortali (art. 589 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 10 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
 
Riferimenti normativi
Art. 9, 186, 187 e 224 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e artt. 589 bis e 590 bis del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 

 
Mancanza dei requisiti morali
Per poter guidare è necessario essere in possesso di determinati requisiti fisici e morali. Il Prefetto dispone il provvedimento di revoca della patente di guida per carenza dei cosiddetti requisiti morali (art. 120 C.d.S.).
 
In quali casi l'autorità giudiziaria può emettere il provvedimento di revoca per mancanza di requisiti morali
I soggetti per cui questo si verifica sono elencati nell'art. 120 del Codice della Strada:
•    a) delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
•    b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);
•    c) persone condannate per i reati previsti agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lettera a (uso personale di sostanze stupefacenti) del medesimo D.P.R. n. 309/1990.
 
Come viene emesso il provvedimento 
L'ordinanza di revoca della patente è disposta dal Prefetto del luogo di residenza della persona interessata. Il provvedimento può essere inviato nel luogo di residenza o notificato tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro dell'Interno che decide in concerto con il Ministro dei Trasporti  o alternativamente entro 60 giorni ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.
 
Quando si può conseguire la nuova patente di guida 
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo che siano trascorsi almeno 3 anni dalla data di notifica del provvedimento di revoca della patente della Prefettura, purché non si trovi nella stessa condizione che ha portato alla revoca della patente di guida. 
Per il conseguimento di una nuova patente da parte di chi è stato sottoposto a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione (caso b), devono anche essere trascorsi almeno tre anni dal termine della misura.
Per chi è condannato per gli artt. 73, 74, 75 del D.P.R. n. 309/1990 (caso c) è necessario che l'interessato sia in possesso anche di un certificato di estinzione o riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente.
Prima di iniziare l'iter di conseguimento della nuova patente di guida, è necessario richiedere il nulla osta da parte della Prefettura , che viene concesso dopo la verifica di certi requisiti. Per questo, si consiglia di mettersi in contatto con l'Ufficio patenti della Prefettura prima di iniziare.
 
Riferimenti normativi
Art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 

Ricorso contro il provvedimento di revoca della patente
Il ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente deve essere presentato:
•    entro 20 giorni al Ministero degli interni che valuterà la richiesta insieme alla Motorizzazione Civile.
•    entro 30 giorni al Giudice di Pace, se la revoca è stata disposta dal prefetto.
•    entro 60 giorni al T.A.R. ma solo in alcuni casi.
•    Se il ricorso sarà accolto, il provvedimento verrà revocato e la patente restituita all’interessato. La restituzione sarà anche comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

 

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Data di pubblicazione: 28-03-2022

Patente internazionale: quando serve, come richiederla e quanto costa

Prima di intraprendere un viaggio in auto per andare all'estero, bisogna conoscere le norme del codice della strada del Paese in cui si deve andare.
Ad esempio è necessario conoscere  i limiti di velocità, quando è obbligatorio tenere le luci accese, di che colore sono i segnali che identificano le autostrade e le strade extraurbane, ma anche se serve la patente internazionale di guida oppure se è sufficiente la nostra patente.
 

Cos'è la patente internazionale
La patente di guida internazionale è un documento che consente di guidare un’auto, sia di proprietà che a noleggio, fuori dal territorio Nazionale.

Viene  rilasciata solo a chi è già in possesso di patente Italiana e non richiede di sottoporsi agli esami: non è uno speciale tipo di patente, ma è una sorta di traduzione giurata e ufficiale del documento di guida italiano.
Deve essere sempre esibito insieme alla patente di guida Italiana, perchè da sola non autorizza alla guida.
 

In quali Paesi, per guidare, è necessario avere la patente internazionale 

Chiariamo subito che per guidare In tutti i Paesi della UE ( Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) 
e in molti Stati extra-comunitari, come la Svizzera,la Repubblica Ceca, Algeria e Turchia  è sufficiente la patente di guida Italiana.
 

Patente Internazionale: si può guidare negli USA?
Il riconoscimento della patente Italiana negli USA, dipende dagli Stati: la Georgia e la Louisiana, richiedono il permesso internazionale di guida, la California o Alabama no.
Vista la differenza che c'è  tra i vari stati degli USA, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare del 6 maggio 2015 la quale invita chiunque debba guidare negli USA a munirsi di patente internazionale indipendentemente dallo Stato USA in cui intende recarsi


Tuttavia, dobbiamo precisare che gli Stati Uniti ( Documenti riconosciuti validi per la guida nei singoli Stati degli USA per i cittadini italiani – Prot. n° 10815 del 6 maggio 2015 – ), Thailandia e Giappone ( circ. prot. n. 23670 ), hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949; in questo caso la validità del permesso internazionale di guida ha validità di un anno.
 

In ogni caso, visitando il sito www.viaggiaresicuri.it, è possibile verificare in tempo reale se nel Paese in cui si intende guidare, è necessario disporre della Patente internazionale oppure no.

 

Le  2 convenzioni internazionali:

- Convenzione di Ginevra del 1949: validità della patente  1 anno
Il modello Ginevra è valido nelle seguenti destinazioni: Argentina, Australia, Cambogia, Perù, Marocco, Canada, Cuba, Egitto, India, Giordania, Nuova Zelanda, Singapore, USA, Sud Africa, Sri Lanka, Thailandia, Turchia e Venezuela
 

 -Convenzione di Vienna del 1968    validità della patente  3 anni
È invece possibile usufruire del modello Vienna per guidare nei seguenti Stati: Argentina, Cile, Bahamas, Bielorussia, Brasile, Ecuador, Filippine, Indonesia, Messico, Iran, Mongolia, Sud Africa, Thailandia, Uruguay e Venezuela
 

Per la massima tranquillità, è’ in ogni caso opportuno richiedere all’Ufficio Consolare del Paese, dove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la “Patente Internazionale di Guida” (in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana) e quale sia il tipo di modello viene riconosciuto nello Stato dove si deve recare (se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra).
E' importante che l'utente, dopo essersi opportunamente informato presso il Consolato, quando presenta l'istanza di rilascio di patente internazionale, specifichi il tipo di modello di patente che deisidera richiedere (conforme alla Convenzione di Vienna o a quella di Ginevra). 
 

Ribadiamo che è possibile verificare sul sito viaggiaresicuri.it, a quale tipo di convenzione ha aderito il Paese in cui si vuole guidare: alcuni Paesi accettano solo uno dei due modelli, mentre altri accolgono entrambi i modelli.
 

Quanto dura la patente internazionale di guida

La Patente Internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Vienna, ha validità di 3 anni. Qualora però all’atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a tre anni, la Patente Internazionale di guida avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente Italiana.
 

La Patente Internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Ginevra, ha validità di 1anno. Anche in questo caso però, se all’atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a 1 anno, la Patente Internazionale di guida avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente Italiana


Come ottenere la patente internazionale di guida
L'istanza per  richiedere la patente internazionale di guida va presentata presso gli uffici della Motorizzazione Civile, presentando la seguente documentazione:

 
o    mod. TT 746 (lo si trova presso gli uffici della Motorizzazione o sul Portaledellautomobilista)+ fotocopia del modello compilato

o    Ricevuta di pagamento  di Euro 10,20 su c/c 9001 da pagare attraverso la piattaforma PagoPa

o    Ricevuta di pagmaneto dell'imposta di bollodi Euro 16 su c/c 4028 da pagare attraverso la piattaforma PagoPa
Leggi qui come fare a pagare le imposte sulportaledell'automobilista.
NB: il codice da inserire per il pagamento è il 26 (vedi tutta la tabella dei codici)
 

o    2 fotografie formato tessera di cui una autenticata L'autentica della foto può essere richiesta: - dall'interessato, allo sportello della Motorizzazione quando presenta la domanda oppure  presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non dietro la foto.) Le foto devono essere su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche tra loro, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer);


o  fotocopia fronte-retro della patente in corso di validità + originale in visione. N.B.: l’utente, che si è sottoposto con esito positivo agli accertamenti sanitari per il rinnovo di validità della patente di guida, ma che non ha ancora ricevuto LA PATENTE RINNOVATA, deve produrre anche la ricevuta di rinnovo/certificato medico dematerializzato; 

o    Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale

 
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
 

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
     

Al momento del ritiro della patente internazionale, è necessario esibire:

  • la patente di guida Italiana  in originale. Nel caso di delega, la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante.
  • 1 marca da bollo da 16 euro da consegnare allo sportello della Motorizzazione

 
Chi può presentare la domanda

 

  • Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
  • Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto. NB la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante come indicato al punto 6).
  • Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

 
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
 

Tempi di rilascio
I tempi di rilascio della patente internazionale variano in funzione dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione (e del relativo carico di lavoro)  pressi cui si presenta la domanda: in generale è necessario attendere circa 15 giorni lavorativi.
Pertanto, in caso di necessità, è necessario pianificare per tempo  quando presentare l'istanza di richiesta presso la Motorizzazione, anche considerando il fatto che gli accessi agli uffici Provinciali avvengono ormai solo su appuntamento (causa Covid). Il consiglio è quello di leggere sul sito della Motorizzazione quando è possibile prendere appuntamento.
 

Costo della patente internazionale
Il costo della patente internazionale è dovuto alle seguenti imposte che è necessario pagare prima di presentare l'istanza alla Motorizzazione

•    €10,20 diritti della Motorizzazione
•    €16,00 imposta di bollo
•   €16,00 Marca da bollo da presentare in Motorizzazione al momento del ritiro
 

A questi costi, bisogna aggiungere i diritti di agenzia, qualora si decidesse di delegare una scuola guida o una agenzia di pratiche automobilistiche.

 

Per prenotare il rinnovo della patente in uno dei nostri clicca qui
 

Data di pubblicazione: 19-03-2022

Duplicato patente per furto, smarrimento o distruzione: nuova procedura

In caso di smarrimento, furto o distruzione della patente di guida, è necessario sporgere denuncia presso le Forze dell'Ordine.

 

Quando ci si reca  presso le forze dell'Ordine, per poter ottenere il permesso provvisorio di guida, l'utente dovrà portare con se:

- 2 foto formato tessera

- il proprio documento di identità valido

 

Le Forze dell'Ordine verificano se la patente è DUPLICABILE dall'UCO (vuol dire che non bisognerà andare in  Motorizzazione ma provvederanno telematicamente a richiedere il duplicato della patente), quindi rilasciano all'utente un permesso provvisorio di guida senza foto per poter circolare.
Invieranno contestualmente all'UCO (Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti) un permesso provvisorio di guida munito di foto per l'emissione della patente (una copia del permesso provvisorio di guida munito di foto viene tenuto agli atti dalle Forze dell'Ordine).
 

E' molto importante sapere che, in caso di DUPLICABILITA' della patente dall'UCO, è necessario generare, tramite il Portale dell'Automobilista  il bollettino PAGO PA, con causale 2E, per l'emissione della patente. (leggi qui la procedura per generare i pagamenti con PagoPa)
 

N.B: Il mancato pagamento del bollettino PagoPa bloccherà l'emissione della patente.
 

Nel caso in cui, invece, la patente fosse NON DUPLICABILE dall'UCO, all'utente verrà rilasciato un permesso provvisorio di guida su cui sarà riportata la dicitura PATENTE NON DUPLICABILE.
L'utente dovrà quindi recarsi presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, oppure delagare una scuola guida, per poter presentare una pratica di duplicato manuale.
 

Anche in questo caso però i pagamenti delle imposte di bollo e dei diritti della Motorizzazione dovranno essere fatti attraverso il sistema pagoPA 

 

Data di pubblicazione: 12-03-2022

Visita medica per conversione patente estera

La conversione di una patente estera consiste nella sostituzione del documento di guida rilasciato in un altro Stato, con una patente  italiana.

Leggi l'articolo dedicato alle conversioni patenti estere


Dal 14 febbraio 2022 però, i vecchi bollettini postali c/c4028 e 9001, sono stati sostituiti con i pagamenti da effettuare sulla piattaforma pagoPa

Per effettuare questo tipo di pagamenti, è necessario creare gli avvisi di pagamento attraverso ilportaledellautomobilista
 

In alcuni casi però, per presentare la paratica di conversione patente estera, è necessario presentare un certificato medico.

 

In pratica bisogna sottoporsi ad una visita medica da parte di un medico certificatore, inserito nell'elenco dei medici abilitati dal Ministero dei Trasporti.

La visita può essere effettuata presso lo studio del medico oppure presso una scuola guida.

In entrambi i casi, per sottoporsi alla visita, è necessario pagare un imposta di bollo da €16,00.

 

Per prenotare la visita presso uno dei nostri studi medici clicca qui

Data di pubblicazione: 10-03-2022

Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente? Basta accedere al portale dell'automobilista

Siamo nel pieno della digitalizzazione di tutti i documenti e non fanno eccezione  i documenti di guida.

 

Ad esempio, adesso, quando si fa una variazione di residenza, non viene più rilasciato il tagliando adesivo da apporre sulla carta di circolazione (adesso Documento Unico) ma è necessario richiedere soltanto l'aggiornamento all'Archivio Nazionale dei veicoli (ANV).


La semplificazione, che oltre a ridurre l'enorme mole di carta che era necessaria per qualsiasi variazione che riguardasse il veicolo o la patente di guida, riguarda anche la perdita dei punti della patente: mentre prima la variazione veniva comunicata con una lettera, adesso la comunicazione avviene solo attraverso ilportaledell'automobilista

 

Per questo e per molte altre cose utili, è necessario registrarsi al portale: si possono avere gli aggiornamenti della propria patente di guida. Sarà il portale, infatti, ad inviare una email al titolare di patente, nel caso di decurtazione dei punti, oltre a dirci, in qualunque momento, quant punti abbiamo.


Inoltre, sempre dal portale, è possibile scaricare la comunicazione in formato pdf da portare presso l'autoscuola a cui ci si vuole rivolgere per effettuare il corso di recupero dei punti oppure scaricare i documenti che attestino l'incremento o la sottrazione dei punti.
Ma non solo: con le stesse modalità è possibile scaricare e stampare l’attestazione che contiene i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità.
 

Inoltre, utilizzando l’app iPatente è possibile ricevere direttamente sul proprio cellulare, se abilitato, la notifica di avvenuta decurtazione dei punti.

 

Infine, sempre dal portaledell'automobilista, è possibile pagare on line le imposte di bollo, i diritti della Motorizzazione (ad esempio se dobbiamo rinnovare la patente), o ancora pagare altre pratiche on line. Il tutto avviene attraverso la piattaforma PagoPa

 

L'avviso di pagamento però, va sempre creato attraverso il portaledellautomobilista

 

Leggi il nostro articolo dedicato ai pagamenti relativi al rinnovo della patente

Data di pubblicazione: 27-02-2022

Visita medica per conseguire la patente: l'imposta di bollo si paga con PagoPa

Per conseguire la patente di guida, è necessario sottoporsi ad una visita medica che verrà eseguita da un medico certificatore, inserito nell'elenco dei medici abilitati dal Ministero dei Trasporti.
 

Per sottoporsi alla visita, è necessario pagare un imposta di bollo da €16,00.

Fino al 13 Febbraio 2022, l'imposta di bollo, veniva pagata su un conto corrente n.4028. Dal 14 febbraio questa modalità di pagamento non è più ammessa. E' necessario pagarla attraverso il sistema PagoPa.

Come si paga l'imposta di bollo?

E' necessario accedere a ilportaledellautomobilista

 

Dopo aver effettuato l'accesso, nel menù di sinistra selezionare, accesso ai servizi, quindi pagamento pratiche on line PagoPa.

Il codice tariffa da selezionare è N019


Da questo link potrete seguire tutte le fasi di accesso al pagamento relative al rinnovo della patente, ma che sono le stesse fasi da seguire fino alla selezione della tariffa

 




1) ricerca tariffa


 

 

2) Selezionare il tasto conducenti



3) Slezionare il tasto Domanda in bollo patenti

La tariffa selezionata sarà la  N 019, quindi completare il pagamento on line oppure stampare l'avviso di pagamento per poter poi pagare in uno degli sportelli abilitati al PagoPa

N.B: è necessario disporre del codice IUV relativo al pagamento: lo travate nel dettaglio del pagamento che state per effettuare.
Il medico dovrà inserirlo sul portaledellautomobilista, nel momento in cui verrà effettuata la visita medica.

 

La stessa procedura, va seguita per effettuare una visita per fare un duplicato, oppure la riclassificazione o conversione della patente.

 

Se ti serve il certificato medico per:
 

  • conseguimento patente
  • duplicato patente
  • ricalssificazione patente
  • conversione patente

 

Prenota qui la tua visita

Data di pubblicazione: 19-02-2022

Hai fatto la visita per il rinnovo ma la patente non arriva? Leggi tutto quello che devi sapere

Per rinnovare la patente, bisogna sottoporsi ad un accertamento sanitario, in pratica ad una visita medica.

Questa visita medica, viene fatta da un medico certificatore inserito nell'elenco dei medici abilitati dal Ministero dei Trasporti e dotati di un codice di riconoscimento che consente loro di comunicare telematicamente alla Motorizzazione, l'idoneità del conducente.

 

La visita viene fatta presso lo studio del medico oppure presso i locali messi a disposizione da una scuola guida, ma in ogni caso è il medico e non la scuola guida a comunicare alla Motorizzazione l'idoneità. 

Quindi, cosa avviene dopo la visita?

Il medico comunica l'idoneità e rilascia un documento provvisorio di circolazione: con questa fase il lavoro del medico si è concluso perchè la nuova patente, viene spedita dalla Motorizzazione all'indirizzo che l'utente ha comunicato al medico.
E' molto importante verificare in presenza del medico, che l'indirizzo di spedizione indicato, sia correttamente comunicato alla Motorizzazione.

 

Questo indirizzo può essere diverso da quello di residenza.

 

A questo punto, la Motorizzazione, spedisce la nuova patente di guida, con una lettera assicurata, del costo di 6,86€, che l'utente dovrà pagare al postino, quando consegnerà la lettera ssicurata con la nuova patente.

Questo è il motivo per cui rinnovopatenti.it, specifica sempre che il costo indicato non comprende e non potrebbe comprendere nemmeno volendo, il costo della lettera assicurata, perchè va pagata al momento della consegna della lettera da parte del postino, non si può pagare in anticipo.

 

Perchè la patente non arriva?

Un eventuale mancato recapito della lettera, non può dipendere dal medico perchè, come detto in precedenza, il medico dopo aver comunicato l'idoneità, non ha nessuna possibilità ne di intervento, ne di verifica. La spedizione della nuova patente dipende ESCLUSIVAMENTE  dalla Motorizzazione, pertanto non è possibile chiedere al medico o alla scuola guida il codice di tracciamento della lettera assicurata, perchè non ne dispongono.

 

Cosa fare se non si riceve la nuova patente?

Si può chiamare il numero verde riportato sul documento provvisorio di circolazione, oppure scrivere una email alla Motorizzazione al seguente indirizzo:
uco.dgmot@mit.gov.it

e chiedere una nuova spedizione del documento.
Verificare comunque, che il postino non abbia lasciato un avviso di tentato recapito.

 

Data di pubblicazione: 14-02-2022

Pagamento imposte di bollo e diritti Motorizzazione su PagoPa

Guarda il video tutorial


Per rinnovare la patente, è necessario sottoporsi ad una visita medica, da parte di un medico certificatore.

Per poter trasmettere l'idoneità alla guida, il medico deve comunicare che l'utente abbia pagato le imposte di bollo (16€) e i diritti della Motorizzazione (€10,20).

Dal 14 Febbraio 2022, questi pagamenti non si possono più fare attraverso i vecchi conti corrente postali 4028 e 9001, ma il pagamento andrà fatto esclusivamente sulla piattaforma PagoPa dopo aver creato gli avvisi di pagamento su ilportaledellautomobilista


Durante la crazione degli avvisi di pagamento, sarà necessario inserire il codice tariffa (che varia in funzione della pratica richiesta). Per semplicià riportiamo quelli che riguardano le patenti:
I codici delle tariffe da selezionare sono i seguenti:

tariffa N004 – Rinnovo Patente (esclusa Regione
Sicilia)/Duplicato Patente con contestuale rinnovo per un totale di 26,20 euro


tariffa S160 – Rinnovo Patente (solo Regione Sicilia)/Duplicato
Patente con contestuale rinnovo


tariffa N019 – Domanda in bollo per il solo certificato medico (per conseguimento patente, duplicato patente oppure per conversione patente estera).

Dopo aver effettuato il pagamento, è necessario stampare la ricevuta che contiene dei codici IUV che il medico dovrà inserire nell'apposita scheda di conferma di idoneità.


Come fare il pagamento attraverso PagoPa

Per pagare attraverso la piattaforma PagoPa, è necessario accedere al portaledellautomobilista e seguire le seguenti fasi:

 

1) collegarsi a  ilportaledellautomobilista.it



2) Accedere con le proprie credenziali
 



3) selezionare la modalità di accesso (Spid o CIE)



4)



5) inserire le proprie credenziali SPID



6) Dopo aver effettuato l'accesso con il proprio SPID, selezionare il tasto "accesso ai servizi"



7) Selezionare il tasto "pagamento pratiche on line PagoPa"

 

8) Selezinare il tasto "Nuovo pagamento"



9) Selezionare il codice tariffa: N004 per rinnovo patente, N019 per la visita per il conseguimento, duplicato o conversione patente estera





10)

 

 

11) Selezionare il tasto "aggiungi pratica al carrello"

 

12) Selezionare il tasto "aggiungi"
 

 

 

13) Selezionare il tasto "visualizza l'ultimo carrello creato"



14) Selezionare il tasto "conferma carrello"


 

15) I campi sono precompilati con i dati di chi ha effettuato l'accesso, ma possono essere cambiati se il soggetto pagatore (colui che deve fare la visita) è persona diversa da chi ha fatto il collegamento al portaledellautomobilista.
 

 

 

16) Selezionare il tasto "conferma"


 

17) Selezionare il tasto "visualizza carrello nella sezione i miei pagamenti"



18) Selezionare il tasto + posto a destra




19) A questo punto si può decidere se:
-stampare l'avviso di pagamento e pagare presso uno degli sportelli abilitati (tabaccai, poste, Ricevitorie, sportelli bancari)
-pagare on line con carta di credito o bonifico bancario

 


NB: per la regione Sicilia, il codice tariffa di pagamento è N007

 

Data di pubblicazione: 06-02-2022

Rinnovo della patente e foto tessera: a cosa serve? Come deve essere la foto tessera?

I vecchi patentati, ricorderanno ancora quando, per rinnovare la patente, era necessario portare il documento, integrato da certificato medico, alla Prefettura che provvedeva ad annotare, a penna, la nuova data di scadenza.

Parliamo di quando la patente era un documento cartaceo.

 

Poi è arrivato il tempo della nuova patente, formato card. E per rinnovare queste patenti, venne introdotta la procedura telematica: il medico comunicava attraverso il portaledellautomobilista, l'idenità alla guida. E la Motorizzazione spediva a casa dell'interessato, un tagliando adesivo, da apporre sulla vecchia patente.
 

Questi adesivi però, spesso, si scolorivano o comunque diventavano illeggibili. Inoltre,erano più esposti ai tentativi di frode e falsificazione.
Ma,soprattutto,non erano "ben visti", dalle Istituzioni Europee.
 

Per questo motivo, dal 2 Novembre del 2013 entrò in vigore la nuova norma che abolì l’adesivo per il rinnovo della patente. Da quella data, quando viene rinnovata la patente, viene emesso un nuovo documento di guida con i dati aggiornati..

 

Come si rinnova la patente?
 

Per rinnovare la patente è necessario sottoportsi ad accertamento sanitario da parte di un medico certificatore abilitato ed inserito nell'apposito elenco della Motorizzazione.

Il medico, può effetture questo accertamento nel proprio studio oppure presso le autoscuole.


Quando ci si reca dal medico, è necessario portare con se:
 

  • patente in visione
  • un altro documento di identità, se la patente è già scaduta
  • una foto tessera
  • attestazione di versamento di €10,20 su c/c 9001
  • attestazione di versamento di €16,00 su c/c4028
  • apporre la propria firma da riportare sulla nuova patente


 

Come deve essere la foto tessera?
 

E' la  Circolare – 20/10/2016 – Prot. n. 23176 che stabilisce esattamente come deve essere la foto per la patente.
 

In sintesi possiamo dire che:
 

1. Formato della foto

La foto deve essere di tipo “Immagine Frontale“, così come definito dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-5.
 

2. Caratteristiche generali

– Nel caso si debbano presentare più foto per la stessa persona, queste devono essere uguali.

– La foto deve essere recente (non più di sei mesi).

– La dimensione della foto deve essere 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di larghezza. La dimensione della foto tessera è definita dalla dimensione del riquadro del cartellino dove va affissa la foto per l’acquisizione automatica della stessa, da parte del software.

– La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1).


 

Inquadratura e posizione
 

– Lo sfondo deve essere uniforme, di preferenza grigio chiaro crema o celeste, oppure bianco. In questo modo si ottimizzano i parametri di contrasto ottenendo quindi una qualità dell’immagine migliore e facile da elaborare dai sistemi automatici.

– La foto deve riportare solo il soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3).

– La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia il 60%-90% dell’altezza della foto. In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4).

– Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc.). Inoltre il viso deve essere fronte alla macchina e lo sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5). L’immagine viene richiesta di tipo “frontale” perché tale sarà la scansione eseguita dai sistemi automatici.

– La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6).

– L’espressione deve essere neutra, ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed aperti.
 

Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto
 

– Non ci devono essere ombre sul viso o sullo sfondo (Fig. 7). Eventuali ombre potrebbero alterare il confronto con l’immagine che sarà scansionata in modo automatico in fase di riconoscimento.

– La foto deve essere a fuoco e chiaramente distinguibile (Fig. 8).

– Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione (Fig. 9). In tal modo si ottiene una qualità della foto tale da poterla elaborare con il software automatico senza particolari problemi di acquisizione.

– La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dal capo della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio). Infatti sia la fronte che il mento, come entrambe le orecchie, sono importanti riferimenti utilizzati per il riconoscimento automatico.

– Gli occhi devono essere ben visibili. Non sono ammesse foto con occhi rossi (Fig. 10). Anche gli occhi sono dei riferimenti del viso importanti nella fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in modo che siano ben definite le caratteristiche del viso. Ciò permette di avere una ottimale risoluzione dei lineamenti e delle parti del viso utilizzati come riferimento in fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve essere a colori, e questi devono essere naturali. Non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11). Nel caso contrario potrebbe risultare alterata la risposta del sistema automatico in fase di riconoscimento.

– Lo sfondo deve essere uniformemente illuminato.
 

Ornamenti, occhiali e coperture
 

– Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi. Se per motivi religiosi si ha l’obbligo di portare copricapo, bisogna comunque mostrare chiaramente il viso (Fig. 12a e Fig. 12b).

– Eventuali copricapi o veli possono coprire il viso del soggetto non permettendo così la possibilità di poter riconoscere il soggetto stesso.

– Gli occhi non devono essere coperti da capelli (Fig. 13).

– Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14). Bisogna sempre fare in modo che gli occhi risultino ben visibili sia per un riconoscimento visivo, sia perché gli occhi sono parametri di riferimento importanti in fase di riconoscimento automatico.

 

– La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15).

  • La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1)

Figura 1

fig-1circ_23176_fig_1_no

Danneggiata/macchiata

  •  Va stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaca (Fig. 2).
    Figura 2

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Desaturata                Scarsa risoluzione

  • La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3)
    Figura 3

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Un altro soggetto visibile / Oggetto in campo (es. giocattolo)

  • La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa tra 28 mm e 32 mm (vedi figura sotto). In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4)
    Figura 4

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Inquadratura troppo ravvicinata / Inquadratura troppo lontana

  • Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, etc.); l’inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5)
    Figura 5

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Posizione angolata da ritratto in studio / Posizione inclinata del capo

  • La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6)
    Figura 6

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Testa non centrata

  • Non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo (Fig. 7) che deve essere uniformemente illuminato
    Figura 7

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Ombra sullo sfondo / Ombra sul viso

  • La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili (Fig. 8)
    Figura 8

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Fuori fuoco

Figura 9

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Sottoesposta / Sovraesposta

  • Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi (Fig. 10)
    Figura 10

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Effetto occhi rossi

  • I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11)
    Figura 11

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Colori falsati

  • Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque è necessario mostrare chiaramente il viso (Fig. 12)
    Figura 12a

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Cappello                    Berretto

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Volto o parte del volto coperta

  • Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli (Fig. 13)
    Figura 13

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  • Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14)
    Figura 14

 

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  • La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15)
    Figura 15

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Montatura pesante / Montatura leggera ma che copre occhi
 

E' possibile fare da soli la foto tessera?

La normativa, prevede le caratteristiche della foto ma non chi la deve scattare. Motivo per cui, con i nuovi dispositivi (smathphne, tablet, totocamere), è possibile scattare da soli foto di ottima qualità adatte al rinnovo della patente.

Prenotando sul nostro sito, inoltre, è possibile allegare la foto al termine della prenotazione, in modo da abbreviare i tempi di permanenza all'interno dello studio medico

 

Data di pubblicazione: 30-01-2022

Rettifica dei dati sulla patente: ora si può fare da soli

Sul portaledellautomobilista,è stata implementata una nuova funzione molto utile all'utenza.

Dal 6 Dicembre 2021 infatti, il titolare di patente, registrato sul portaledellautomobilista, potrà autonomamente, rettificare i propri dati anagrafici, uniformando i prorpi dati riportati sulla carta di identità a quelli riportati sulla patente.

 

Di seguito i passaggi da effettuare


1) accedi al portale: nella home page troverai uno spazio dedicato alla rettifica dei dati.



 2) Cliccando dall'apposito spazio in home page, si accede ad una pagina tutorial.



3) dalla pagina Accesso ai servizi, in fondo, selezionare la voce: rettifica i dati



4) Selezionare la voce: nuova richiesta


 

5) Modificare i dati allegando la copia dei documenti richiesti

Data di pubblicazione: 23-01-2022

Conversione patente estera

La conversione di una patente estera significa che la stessa viene sostituita con una patente rilasciata in Italia.

 

Va fatta una distinzione tra una patente estera rilasciata da uno degli Stai dell'U.E, patente comunitaria, e le patenti estere rilasciate da Paesi non apparteneti all'U.E.

 

Vediamo cosa si deve fare in entrambi i casi.
 

Conversione patente estera comunitaria 
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
 

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
 

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.

Terminato il periodo di validità è necessario convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.

La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
 

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  
 

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
 

Richiesta conversione patente comunitaria va presentata presso un ufficio della Motorizzazione civile, presentando la seguente documentazione:

  • domanda su modello TT2112 (lo si può trovare):
  • attestazione di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie:
    • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale
       
  • se NON c'è l'obbligo di effettuare la visita medica di idoneità psicofisica:
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia
     

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
 

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
 

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
 

cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto

 

La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
  • proprio documento di identità originale
  • copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)
     

Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
     

La conversione senza esami è possibile solo se

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
     

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

La richiesta di conversione della patente non comunitaria va presentata in Motorizzazione, presentando i seguenti documenti:
 

  • domanda su modello TT2112 (lo si può trovare):
  • attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale: documentazione e versamenti per la visita medica
     

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.

 

Data di pubblicazione: 15-01-2022

Parcheggi, precedenze, smartphone: le novità del Codice della Strada in vigore dal 1° gennaio

Il nuovo anno ha portato con sè una serie di nuove norme legate al Codice della Strada. Novità importanti, entrate in vigore dal 1° gennaio dopo la pubblicazione, il 9 novembre 2021, sulla Gazzetta Ufficiale. Numerose infrazioni sono ora punite più severamente, e riguardano comportamenti piuttosto frequenti.
 

Particolare attenzione viene rivolta ad esempio a chi è sorpreso alla guida mentre maneggia lo smartphone o altri dispositivi elettronici come tablet, computer portatili, notebook. Il legislatore ritiene che guardare questi schermi comporti di dover distogliere le mani dal volante e di conseguenza fa aumentare il rischio di provocare incidenti.
 

Norme più rigide anche per i parcheggi. Sono stati introdotti tre nuovi divieti di sosta: non si potranno occupare gli spazi riservati a sosta e fermata di scuolabus, a donne in stato di gravidanza (o genitori di bambini non più grandi di due anni) e alle auto elettriche. Ogni Comune ha la possibilità di riservare aree specifiche per queste categorie. In questi casi le sanzioni variano da 25 a 100 euro (se commesse da veicoli a due ruote), da 42 a 173 per tutti gli altrii.  I possessori delle vetture a batterie però potranno occupare gli spazi dedicati alla ricarica solo per un’ora in più del tempo necessario al rifornimento con esclusione dalle 23 alle 7 del mattino. La deroga decade se le colonnine sono fast e super fast, cioè “veloci”. In questo caso lo spazio deve essere sempre lasciato libero appena ultimata la ricarica.
 

Attenzione, in particolare, ai parcheggi per disabili, sovente occupati da chi non ne ha diritto. Qui si è deciso di optare per la linea dura: chi non risulta in possesso dell’apposito contrassegno dovrà sborsare da un minimo di168 euro fino a 672, sanzione a cui si aggiunge la decurtazione di quattro punti dalla patente (prima erano due). Triplicano inoltre i punti decurtati, da due a sei, per chi usa un contrassegno fasullo o non valido (ad esempio una fotocopia, l’autorizzazione di altre persone o scaduta). I disabili, invece, hanno ora la possibilità di parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente “nel caso in cui risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.
 

Sono norme che invitano a comportamenti più civili. Per questo vengono maggiormente tutelati i pedoni, con una nuova regola ad hoc che riguarda il diritto di precedenza. Chi si trova al volante deve darla non solo ai pedoni che hanno già iniziato l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuarlo. Questo dice la Gazzetta Ufficiale: “I conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio“.
 

Sempre legate a comportamenti più civili, le novità che riguardano modi di agire scorretti come il lancio di oggetti dal finestrino. E' piuttosto frequente vedere gente che getta in strada lattine, carte o mozziconi di sigaretta senza curarsi dell’ambiente. Tutto ciò viene adesso punito dall’articolo 15 del Codice della Strada che prevede “multe da un minimo di 52 fino a un massimo di 204 euro”. Prima si andava da 26 a 52 euro. È inoltre prevista una punizione anche per chi viene sorpreso mentre “insozza la strada”. In questo caso si va da “un minimo di 216 a un massimo di 866 euro”. Il principio che viene seguito è semplice: chi compie questa azione può compromettere la sicurezza. Prima la multa andava da un minimo di 108 a un massimo di 433 euro.
 

Per quanto riguarda l'uso dei monopattini, il Codice ribadisce il limite di velocità di 6 km/h in aree pedonali ed abbassa quello di tutti gli altri casi da 25 a 20 km/h. Diventano obbligatori gli indicatori di svolta, posizione e freno, inoltre devono essere utilizzati di notte bretelle o giubbotti riflettenti. È vietato l’uso di monopattini a trazione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. È consentito l’utilizzo su strade urbane con limite a 50 km/h e in tutte le aree dedicate (pedonali e ciclabili).
 

Va ricordato che la validità del foglio rosa è estesa da 6 mesi ad un anno, ma chi si esercita senza istruttore rischia una multa da 430 ad oltre 1.700 euro e il sequestro amministrativo del veicolo per 3 mesi. L’esame pratico dopo quello teorico può essere ripetuto 3 volte e non più 2 e quello teorico è rivisto con meno quiz (da 40 a 30), ma meno possibilità d’errore (da 4 a 3). Decadono le limitazioni per neopatentati purché, per il primo anno, siano accompagnati da persone con regolare permesso di guida da almeno 10 anni e che non abbiano più di 65 anni.

 

Data di pubblicazione: 12-01-2022

Revisione auto: adesso spetta il rimborso.Online la piattaforma per richiedere il rimborso di 9,95 e

Dal  1° novembre 2021 il costo per sottoporre i veicoli alla revisione periodica, è passato da 66,88 a 78,75 euro a causa del rincaro di 9,95 euro + iva 22% della tariffa ministeriale (da 45,00 a 54,95 euro). 
Ricordiamo che  le autovetture devono essere sottoposte a revisione dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione, ogni 2 anni dopo la prima revisione.

Facile immaginare il costo complessivo che questo aumento genera nelle tasche degli Italiani.
Per "alleggerire" il provvedimento, la stessa legge che ha disposto l’aumento della tariffa Ministeriale, (dovuto essenzialmente all'adeguamento Istat della tariffa ministeriale che era ferma al 2004) ha previsto l’erogazione di un buono di 9,95 euro per chi sottopone il veicolo a revisione. 
 

Come si richiede il bonus revisione auto?
Attraverso una piattaforma web denominata Buono veicoli sicuri  che è ' stata messa on line per chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento, della stessa cifra (€9,95), delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi.
 

Il rimborso può essere richiesto per le revisioni effettuate dal 1 novembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore l’aumento tariffario, e per i tre anni successivi. Il rimborso è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta.
 

Per presentare la domanda i cittadini interessati devono accedere alla piattaforma https://www.bonusveicolisicuri.it
attraverso l’identità digitale Spid, oppure la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), e compilare il modello. Il rimborso arriverà direttamente sul conto corrente.
 

Nell’istanza occorre riportare il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione, che dev’essere intestato al richiedente il rimborso o alla società nel caso in cui il richiedente risulti incaricato dalla società stessa.

Inoltre è necessario indicare  la data dell’operazione di revisione; il codice IBAN per l’accredito del rimborso; il cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve necessariamente coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale della società; infine l’indirizzo email per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso. È obbligatorio allegare la copia dell’attestazione di avvenuto pagamento della revisione.
La piattaforma prevede il rilascio, nell’area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato.


E' bene precisare che i centri di revisione autorizzati non hanno alcun ruolo nell’assegnazione del bonus: la richiesta va fatta esclusivamente dall’intestatario del veicolo, che potrà accedere alla piattaforma digitale solo DOPO aver eseguito la revisione.